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FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE: UN FENOMENO CHE COINVOLGE TUTTI L'Avvocato risponde 

FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE: UN FENOMENO CHE COINVOLGE TUTTI

L’estate si avvia già al suo epilogo e, quanti hanno avuto la possibilità di godere una vacanza di recupero energie, si apprestano mestamente a rientrare nelle abitudini di una quotidianità, ricca però di motivazioni lavorative, familiari e sociali: tra queste ultime, ovviamente, riveste capillare importanza l’attività sportiva, sia praticata che, soprattutto, guardata.
Riprendono i vari campionati di calcio e nuovamente i media torneranno a parlare di partite, giocatori, arbitri e società sportive. In riferimento a queste ultime, sempre più frequentemente abbiamo assistito non tanto a manifestazioni agonistiche, quanto a problematiche legate alle norme del diritto fallimentare, del diritto ordinario e del diritto sportivo.

Questo problema è sempre più frequente e colpisce essenzialmente il settore calcistico, come ci chiarisce l’Avvocato Simone Labonia.

Negli ultimi 15 anni, sono ben 153 le società fallite in questo settore sportivo, facendo diventare il fenomeno quasi un evento di ordinaria amministrazione. Ovviamente, il motivo dominante che determina un fallimento è legato alla carenza di disponibilità economica.
La faccenda si complica in questi casi, in quanto le società debbono rispondere alle regole di due ordinamenti: quello sportivo, in qualità di affiliate alla FIGC, e quello giuridico, avendo natura di società commerciali.
Due ordinamenti paralleli che corrono su binari autonomi, spesso tra loro contrastanti: doppio regime giuridico quindi, tra Legge Fallimentare e Diritto Sportivo. L’aspetto più visibile, in questi casi, è il destino del “titolo sportivo”, ovvero le caratteristiche che la Federazione riconosce indispensabili per la partecipazione ai vari campionati di categoria.
Detto “titolo” non può essere oggetto di valutazione economica o cessione per cui, in caso di fallimento, la Federazione se ne riappropria.
Questa normativa fa capo alle disposizioni del legislatore sportivo, tese a salvaguardare la storia di una squadra, l’attaccamento dei tifosi ed il legame con la collettività.

In virtù di ciò, quand’anche il Tribunale assegni al Curatore Fallimentare una gestione provvisoria, viene concesso alla squadra la possibilità di continuare l’attività: circostanza spesso approfondita dallo Studio Legale Labonia.

Il Curatore, quindi, può cedere il “ramo d’azienda sportivo” che, come abbiamo visto, non è sottoponibile a valutazione di valore economico.
La norma impegna l’acquirente a poter subentrare, facendo fronte a tutti i debiti, verso chiunque avanzi pretese, siano esse legate a motivazioni sportive, che di carattere puramente commerciale.

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