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GLI ABUSI EDILIZI NON SONO PIÙ TALI CON IL SILENZIO DELLE AMMINISTRAZIONI L'Avvocato risponde 

GLI ABUSI EDILIZI NON SONO PIÙ TALI CON IL SILENZIO DELLE AMMINISTRAZIONI

Commentiamo, insieme all’avvocato Simone Labonia la norma per cui, “se l’amministrazione risponde in ritardo, si configura il silenzio-assenso e l’intervento edilizio diventa regolare“.

Questo tema è di costante interesse per il variegato mondo delle “costruzioni anomale“.

Lo stabilisce sentenza 518/2024 del Tribunale di Milano, che segue un recente orientamento giurisprudenziale, in base al quale “la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica non costituisce condizione necessaria ai fini della formazione del silenzio assenso“.

Se un intervento edilizio non è conforme al piano regolatore, ma viene portato a termine senza che il Comune neghi il “permesso a costruire” regolarmente richiesto, vale dunque la regola del silenzio-assenso.

A seguito di richiesta di titolo edilizio in deroga al piano regolatore, se l’amministrazione non interviene nei tempi previsti con una risposta negativa, “come per magia” tale opera diventa regolare.
Detto titolo edilizio, come un permesso a costruire, si considera legittimamente valido dunque, se  l’amministrazione lascia decorrere i termini per rispondere.

Una diversa operatività, renderebbe la norma sulla formazione del silenzio-assenso di scarsa utilità, “per colui che, dopo aver proposto la domanda di rilascio del permesso a costruire, non riceva alcuna risposta dall’amministrazione“.
Quest’ultima, quindi, non può sempre intervenire senza oneri e vincoli procedimentali, disconoscendo gli effetti della domanda stessa.

Il riferimento normativo relativo alla prescrizione, consente comunque all’amministrazione di intervenire anche in un momento successivo a quello in cui si è formato il silenzio assenso, ma solo in regime di autotutela e per motivi diversi dalla conformità, riconducibili all’interesse pubblico.

Se l’amministrazione risponde una volta scaduti i termini, anche se l’intenzione era quella di negare il permesso, si considera formato il silenzio-assenso e quindi si deve considerare valido il titolo edilizio, annullabile solo ricorrendo all’autotutela.

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