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ABUSIVISMO EDILIZIO E NORMATIVA L'Avvocato risponde 

ABUSIVISMO EDILIZIO E NORMATIVA

Traiamo sempre spunto dalle notizie di cronaca, pubblicate sul nostro giornale tra cui, ultimamente, quella del sequestro di un plesso abusivo.

Ormai il termine “abuso edilizio” ha quasi completamente perso la sua valenza, avendo ceduto il passo a quello più ampio di “abusivismo edilizio”: non è un semplice gioco di parole, ma solo il modo per indicare che il fenomeno è diventato talmente diffuso, da assumere non più importanza di fattispecie singola di reato, bensì come indice di particolare rilevanza sociale e politica.
Ciclicamente le amministrazioni, sia comunali che provinciali, tentano di effettuare un giro di vite per porre un freno al dilagare delle costruzioni abusive ma, come una malattia difficile da debellare, si riduce il male in una zona, e lo si ritrova più diffuso e virulento in un’altra.
Secondo la normativa vigente, con il termine generalizzato si indica un’attività edilizia, attuata in totale violazione delle norme urbanistiche, (ovvero in assenza di concessione edilizia), o in difformità da quanto in essa prescritto.
Le nostre disposizioni, in caso di attuazione di tale illecito, prevedono l’arresto fino a 2 anni e l’ammenda fino a €50.000 nei casi più gravi: tali pene sono indicate anche in caso di lottizzazione abusiva di terreni, a scopo edificatorio.
Tutti conoscono come, questo genere di reato, sia legato a filo doppio con l’esistenza del “condono edilizio”, ovvero un provvedimento amministrativo, dettato da scelte politiche, che consente a chi ha effettuato abusi di sottrarsi alle misure penali ed amministrative, previo versamento di una somma a titolo di oblazione, oneri concessori e risarcimento. Esistono però degli abusi non sanabili, e sono quelli che non rispettano la doppia conformità: ovvero della normativa vigente al momento della costruzione, o della sanatoria intercorsa.
In questo caso interviene il provvedimento di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi. Nella maggior parte dei casi, però, si riscontrano abusi edilizi minori o parziali: tali sono quando ci si discosta, solo in parte, dai progetti autorizzati.
Se tali difformità non eccedono il 2% di modifica, la costruzione si ritiene comunque conforme.
Tutte le responsabilità, sia amministrative che penali, ricadono comunque sempre sui proprietari committenti.

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