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RITROVAMENTO DI ANTICA NAVE ROMANA NEL MARE DEL CILENTO L'Avvocato risponde 

RITROVAMENTO DI ANTICA NAVE ROMANA NEL MARE DEL CILENTO

In più di un’occasione abbiamo avuto modo di evidenziare quanto, nel nostro paese, siano enormi le potenzialità riferite a scoperte archeologiche ed artistiche. A differenza di altre nazioni, la nostra storia antica ricompare in ogni momento in cui venga attuata una qualunque attività di “movimento terra”, che mette alla luce vestigia del passato ed oggetti di una cultura antica, sempre degni e meritevoli di essere salvaguardati. È storia risaputa quella legata alle problematiche delle imprese di costruzione, soprattutto nel sud del nostro paese, costrette a fermare i lavori ogni qualvolta vengono alla luce resti di antiche mura o quant’altro, costrette ad una procedura specifica con l’intervento della Sovrintendenza ai Beni Culturali.

Ma non solo i nostri terreni nascondono tesori di inestimabile valore: anche le onde del mare celano meraviglie senza prezzo, che ogni tanto vengono alla luce grazie all’attività di specifica ricerca archeologica, o al fortuito caso di un subacqueo fortunato.

Insieme all’avvocato Simone Labonia, anch’egli appassionato del mare e della sua storia, abbiamo analizzato la normativa che regola tali ritrovamenti.

È leggenda metropolitana quella che permetterebbe a qualunque bagnante il “diritto di proprietà” sui beni rinvenuti in mare: ben sappiamo che spetta una ricompensa da parte di un proprietario rintracciato, che non perde mai il suo diritto sul bene. Scoprire quindi un relitto antico sul fondo del mare, pone di fronte ad obblighi ben precisi di affidamento alle istituzioni, a pena di sanzioni pecuniarie e reclusione fino a 3 anni, per il reato di appropriazione indebita o furto ai danni dello Stato.
Un relitto di cui si accerti un interesse storico ed etnoantropologico, è annoverato tra i beni culturali ex Decreto Legge 490/99 e Legge 88/98, con obbligo del fortunato pescatore di effettuare un’immediata denuncia alle autorità, con un’accurata custodia temporanea del bene.
Chiarito dunque che, ai sensi degli articoli 822 e 826 Codice Civile, ogni referto rinvenuto nei fondali marini (come nel sottosuolo), fa parte del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato.
Allo “scopritore” va un premio non superiore al 25% del valore delle cose ritrovate, secondo la stima del CTU.
Le pene per chi non ottempera sono raddoppiate, se il reato è commesso da concessionari di ricerche archeologiche.

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