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MIA SORELLA AVEVA DELEGA SUL CONTO BANCARIO DI NOSTRA MADRE: POTEVA CONTINUARE A PRELEVARE DOPO IL DECESSO DELLA STESSA? L'Avvocato risponde 

MIA SORELLA AVEVA DELEGA SUL CONTO BANCARIO DI NOSTRA MADRE: POTEVA CONTINUARE A PRELEVARE DOPO IL DECESSO DELLA STESSA?



La legge impone alcune doverose distinzioni, come ci spiega l’avvocato Simone Labonia.

Alla morte di una persona, uno dei problemi più frequenti riguarda la gestione del conto corrente intestato al defunto. Non è raro che un familiare, che in vita aveva ricevuto una delega a operare sul conto, continui a effettuare prelievi anche dopo il decesso, talvolta senza informare gli altri eredi. Ma un simile comportamento è legittimo o può integrare un reato?

Occorre innanzitutto chiarire che la delega bancaria conferita dal titolare del conto è un rapporto fondato sulla fiducia personale. Con la morte del correntista, la delega perde efficacia e il delegato non può più disporre liberamente delle somme depositate. Da quel momento, infatti, il denaro entra a far parte dell’asse ereditario e diviene oggetto di comunione tra tutti gli eredi.
Se il soggetto delegato, dopo aver appreso del decesso, effettua prelievi o bonifici in proprio favore senza il consenso degli altri coeredi, può essere chiamato a rispondere sul piano civile per la restituzione delle somme indebitamente sottratte all’eredità. Gli altri eredi potranno agire giudizialmente per ottenere il rendiconto delle operazioni compiute e la reintegrazione del patrimonio ereditario.
In determinate circostanze possono emergere anche profili penalmente rilevanti. La giurisprudenza ha più volte evidenziato che il prelievo di somme appartenenti all’asse ereditario, effettuato da chi non ne ha la disponibilità esclusiva e con l’intento di appropriarsene, può integrare il reato di appropriazione indebita, previsto dall’articolo 646 del Codice penale. Ciò avviene soprattutto quando il soggetto trattiene il denaro come se fosse di sua esclusiva proprietà, escludendo gli altri aventi diritto.

La valutazione, tuttavia, dipende dalle circostanze concrete. Ad esempio, se il delegato utilizza parte delle somme per sostenere spese funerarie o per adempiere a obbligazioni urgenti del defunto, documentando accuratamente ogni movimento, difficilmente si potrà parlare di appropriazione. Diverso è il caso di chi svuoti il conto e trasferisca il denaro sul proprio patrimonio personale senza alcuna giustificazione.
Va inoltre ricordato che le banche, una volta ricevuta notizia del decesso del correntista, normalmente bloccano l’operatività del conto fino all’individuazione degli eredi e alla presentazione della documentazione successoria. Eventuali operazioni eseguite successivamente possono quindi essere oggetto di particolare attenzione e verifiche.
Per gli eredi che si ritengano danneggiati è fondamentale acquisire gli estratti conto e ricostruire cronologicamente tutti i movimenti effettuati prima e dopo la morte del familiare. La prova della data del decesso e della conoscenza di tale evento da parte del delegato può infatti assumere un ruolo decisivo.

Come illustrato, chi dispone di una delega bancaria non acquisisce alcun diritto di proprietà sulle somme depositate. Dopo la morte del titolare, dunque, il denaro appartiene all’eredità e ogni prelievo effettuato senza il consenso degli altri eredi può comportare obblighi restitutori e, nei casi più gravi, anche responsabilità penale per appropriazione indebita. Agire con trasparenza e coinvolgere tutti i coeredi rappresenta quindi la soluzione più prudente per evitare contenziosi e possibili accuse di reato.

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