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IN FERIE MI DISCONNETTO E DIVENTO UN FANTASMA PER IL MIO DATORE DI LAVORO! POSSO FARLO O RISCHIO? L'Avvocato risponde 

IN FERIE MI DISCONNETTO E DIVENTO UN FANTASMA PER IL MIO DATORE DI LAVORO! POSSO FARLO O RISCHIO?



Il commento dell’avvocato Simone Labonia tende a tranquillizzare i lavoratori!

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale del lavoratore, tutelato dall’articolo 36 della Costituzione, che garantisce a ogni dipendente il diritto a un periodo annuale di riposo retribuito. La finalità delle ferie non è soltanto quella di interrompere temporaneamente la prestazione lavorativa, ma soprattutto consentire il recupero delle energie fisiche e psicologiche, favorendo la vita familiare, sociale e personale.
Proprio per questa ragione, una questione sempre più attuale riguarda la possibilità per il lavoratore di rendersi irreperibile durante le ferie, evitando telefonate, e-mail, messaggi o altre richieste provenienti dal datore di lavoro. La risposta, in linea generale, è positiva.
Durante il periodo di ferie il dipendente è infatti esonerato dall’obbligo di svolgere attività lavorativa e non è tenuto a garantire una costante reperibilità. Diversamente opinando, verrebbe meno la stessa funzione del riposo annuale, che perderebbe la propria efficacia se il lavoratore fosse costretto a rimanere permanentemente disponibile per esigenze aziendali.
Negli ultimi anni si è inoltre affermato il principio del cosiddetto “diritto alla disconnessione”, espressamente disciplinato per alcune forme di lavoro agile ma ormai considerato un criterio generale di tutela della persona. Tale principio riconosce il diritto del lavoratore a non essere continuamente raggiungibile tramite strumenti tecnologici al di fuori dell’orario di lavoro e durante i periodi di assenza legittima, comprese le ferie.
Ciò significa che il dipendente può decidere di spegnere il telefono aziendale, non consultare la posta elettronica e non rispondere ai messaggi ricevuti durante il periodo di vacanza. Una simile condotta non costituisce insubordinazione né violazione degli obblighi contrattuali, purché non esistano specifici accordi che prevedano un “servizio di reperibilità regolarmente retribuito”.
Si tratta di un istituto contrattuale che impone al lavoratore di restare disponibile per eventuali chiamate dell’azienda in determinati periodi, dietro corresponsione di una specifica indennità. Se il dipendente è formalmente inserito in un turno di reperibilità, l’obbligo di risposta sussiste.
Il datore di lavoro non può revocare unilateralmente le ferie o interromperle arbitrariamente, salvo situazioni eccezionali e comprovate esigenze aziendali di particolare gravità: ma si tratta di ipotesi rare che devono essere adeguatamente giustificate.
Dal punto di vista pratico, quindi, il lavoratore in ferie può legittimamente scegliere di non comunicare il luogo in cui si trova, non rispondere alle telefonate aziendali e rendersi di fatto irreperibile. La legge tutela il diritto al riposo effettivo e considera le ferie un momento sottratto alle ordinarie pretese organizzative del datore di lavoro.

L’irreperibilità durante il periodo di vacanza non solo è generalmente ammessa, ma costituisce spesso la naturale conseguenza del diritto costituzionale al riposo e alla piena fruizione del tempo libero.







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