You are here
HO REGISTRATO COL TELEFONINO UN INTERVENTO DELLA POLIZIA PER GARANZIA: POTEVO FARLO? L'Avvocato risponde 

HO REGISTRATO COL TELEFONINO UN INTERVENTO DELLA POLIZIA PER GARANZIA: POTEVO FARLO?



Svolgere azione di controllo con videoriprese sull’operato delle Forze dell’Ordine è lecito, ma con dei limiti: come ci spiega l’avvocato Simone Labonia.

L’uso degli smartphone ha reso sempre più frequente la registrazione di interventi delle Forze dell’Ordine durante controlli, arresti o altre attività svolte in luoghi pubblici. Ma è davvero consentito riprendere gli agenti? E questi ultimi possono imporre di interrompere il filmato o sequestrare il telefono?
In linea generale, la risposta è sì: chiunque può filmare l’operato delle Forze dell’Ordine quando esse agiscono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, purché la registrazione non interferisca con lo svolgimento del servizio. L’attività degli agenti, infatti, è un’attività pubblica e documentarla, di per sé, non costituisce reato.
Il diritto di cronaca e di informazione, unito alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’articolo 21 della Costituzione, legittima la raccolta di immagini di fatti che avvengono in pubblico. Diverso è il discorso relativo alla diffusione del filmato, che deve rispettare le norme sulla privacy e sull’eventuale tutela dell’immagine delle persone coinvolte, soprattutto se si tratta di soggetti estranei ai fatti, minori o vittime di reato.
Esistono, però, limiti ben precisi. Chi riprende non deve ostacolare l’intervento degli operatori, intralciare le operazioni di polizia o assumere comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza degli agenti o di terzi. In tali casi potrebbero configurarsi ipotesi di reato, come la resistenza o l’interruzione di pubblico servizio, qualora la condotta superi la semplice registrazione.
Gli agenti, dal canto loro, non possono vietare automaticamente di effettuare una ripresa solo perché non gradiscono essere filmati. Un ordine di interrompere la registrazione è legittimo soltanto quando sussistano concrete esigenze di ordine pubblico, sicurezza, tutela di attività investigative riservate oppure quando il comportamento di chi filma ostacoli materialmente l’intervento.
Nemmeno il sequestro del telefonino può essere disposto arbitrariamente. Il dispositivo può essere sottoposto a sequestro esclusivamente nei casi previsti dalla legge e con le garanzie stabilite dal codice di procedura penale, ad esempio quando costituisca corpo del reato o contenga prove rilevanti per un procedimento penale. Non è invece consentito pretendere la cancellazione dei video, poiché tale condotta sarebbe priva di base giuridica.
Occorre infine distinguere tra il diritto di registrare e quello di pubblicare. La diffusione sui social network di immagini che consentano di identificare agenti, persone fermate o altri soggetti coinvolti può comportare responsabilità civili o, nei casi più gravi, penali, specie se le immagini sono accompagnate da commenti diffamatori o violano specifici divieti di legge.

scritto da 







Related posts