UN ELICOTTERO ANTINCENDIO MI HA SVUOTATO LA PISCINA SENZA PERMESSO: MA POTEVA FARLO?
L’avvocato Simone Labonia ci spiega che la pubblica necessità ha il sopravvento sulla proprietà privata!
Durante la stagione estiva, soprattutto nelle aree colpite dagli incendi boschivi, non è raro vedere elicotteri e canadair attingere acqua da laghi, fiumi, bacini artificiali e, in alcuni casi, anche da piscine private. La domanda che molti proprietari si pongono è se tale attività sia lecita senza una preventiva autorizzazione o il consenso del titolare dell’immobile.
La risposta è affermativa. In presenza di un’emergenza di protezione civile, il prelievo d’acqua da una piscina privata può essere effettuato legittimamente qualora sia necessario per fronteggiare un incendio e non vi siano alternative altrettanto efficaci. L’interesse pubblico alla salvaguardia della vita umana, dell’ambiente e del patrimonio prevale infatti sul diritto del singolo alla piena disponibilità del proprio bene.
Il fondamento giuridico di questa possibilità si rinviene innanzitutto nel Codice della Protezione Civile (D.Lgs. n. 1/2018), che attribuisce alle autorità competenti e alle strutture operative poteri straordinari per fronteggiare situazioni di emergenza. Il sistema nazionale della Protezione Civile, di cui fanno parte anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la flotta aerea antincendio dello Stato, può adottare tutte le misure indispensabili per contenere il pericolo e limitarne le conseguenze.
A ciò si aggiunge il principio dello stato di necessità, disciplinato dall’articolo 54 del Codice penale, che esclude la punibilità di chi compie un fatto per salvare sé o altri dal pericolo attuale di un grave danno alla persona, quando il pericolo non sia altrimenti evitabile. Sebbene la norma riguardi principalmente la responsabilità penale, essa esprime un principio generale dell’ordinamento: nelle situazioni di grave e imminente pericolo, la tutela dell’incolumità pubblica può giustificare limitazioni temporanee ai diritti dei privati.
Naturalmente il prelievo deve essere strettamente proporzionato alle esigenze operative. Gli equipaggi non possono utilizzare una piscina privata per ragioni di comodità, ma solo quando essa rappresenti una fonte d’acqua utile e funzionale allo spegnimento dell’incendio.
Qualora dall’operazione derivino danni alla piscina o alle sue pertinenze, il proprietario potrà richiederne il risarcimento secondo le ordinarie regole sulla responsabilità della pubblica amministrazione, purché dimostri l’effettiva esistenza del danno e il nesso causale con l’intervento.
In definitiva, il proprietario non può opporsi al prelievo d’acqua durante un’emergenza antincendio. La legge attribuisce infatti priorità assoluta alla salvaguardia della vita, dell’ambiente e della sicurezza collettiva, consentendo alle strutture operative di utilizzare temporaneamente anche risorse private quando ciò sia indispensabile per contrastare un incendio.





