POSSIBILE CHE LA MINACCIA DI BUCARMI LE RUOTE NON SIA REATO E NEANCHE SE LO FANNO DAVVERO?
L’avvocato Simone Labonia ci guida nei meandri del diritto, chiarendoci una circostanza che sembra incomprensibile!
Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte nel tentativo di alleggerire il carico dei tribunali, trasformando alcune fattispecie minori in illeciti perseguibili solo a querela o addirittura in violazioni di natura civile. Tra gli argomenti che continuano però a generare confusione vi sono il reato di minaccia e quello relativo al danneggiamento dell’autovettura, specie quando avviene in un luogo pubblico.
Occorre innanzitutto chiarire che il reato di minaccia non è stato completamente depenalizzato. L’articolo 612 del codice penale continua infatti a punire chi prospetta ad altri un male ingiusto idoneo a incutere timore. Tuttavia, nelle ipotesi considerate lievi, la procedibilità è normalmente a querela della persona offesa. Questo significa che le forze dell’ordine possono raccogliere la denuncia, ma senza querela della vittima il procedimento non prosegue.
Diverso è il caso delle minacce gravi. Quando la condotta avviene con armi, da persona travisata, con modalità mafiose o comunque in forma particolarmente intimidatoria, il reato mantiene una maggiore rilevanza penale e può comportare conseguenze ben più pesanti. Anche la reiterazione delle condotte può trasformare un semplice episodio in un’ipotesi di atti persecutori o stalking.
Molti cittadini ritengono erroneamente che espressioni aggressive o intimidatorie non abbiano più alcuna rilevanza penale. In realtà la giurisprudenza continua a distinguere tra mero sfogo verbale, frase pronunciata in un momento d’ira e concreta minaccia capace di comprimere la libertà psicologica altrui. La valutazione dipende sempre dal contesto, dal tono, dai rapporti tra le persone e dalla reale capacità intimidatoria della frase pronunciata.
Tema altrettanto discusso è quello delle ruote dell’auto bucate. Anche qui circola spesso l’idea che, se il veicolo si trova in strada o in un parcheggio pubblico, il responsabile rischi poco o nulla. Non è così.
Bucare gli pneumatici di un’automobile integra normalmente il reato di danneggiamento previsto dall’articolo 635 del codice penale e la circostanza che il mezzo si trovi in luogo pubblico non elimina il reato, anzi può aggravarne il rilievo sotto il profilo della pubblica esposizione del bene. Il danneggiamento di beni esposti alla pubblica fede continua infatti ad avere rilevanza penale.
Diverso potrebbe essere il caso di un veicolo custodito in area privata chiusa, garage personale o parcheggio esclusivamente privato con sistemi di controllo. In tali ipotesi vengono meno alcune aggravanti legate all’esposizione del bene alla pubblica fede.
La denuncia tempestiva consente spesso di acquisire elementi utili all’identificazione del responsabile, soprattutto nelle aree urbane ormai ampiamente videosorvegliate.
La convinzione che piccoli atti vandalici o minacce “non contino più nulla” è quindi errata. La legge distingue le situazioni meno gravi da quelle più allarmanti, ma la tutela penale continua a esistere, soprattutto quando la condotta incide concretamente sulla serenità o sul patrimonio della vittima.





