You are here
RIGETTO DELL’OPPOSIZIONE DI UN CONDOMINO ALL’INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO PER LAVORI DI SUPERBONUS FACCIATE L'Avvocato risponde 

RIGETTO DELL’OPPOSIZIONE DI UN CONDOMINO ALL’INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO PER LAVORI DI SUPERBONUS FACCIATE

Ordinanza del 19/09/2022 Tribunale di Firenze – 2^ civile

Il superbonus 110% ha posto in essere una molteplicità di operazioni di rifacimento delle facciate delle civili abitazioni: grazie a questa facilitazione molti condomini hanno commissionato tale genere di lavori ad imprese di costruzione, beneficiando della cessione del credito.

La suddetta procedura, particolarmente conveniente per i committenti, ha però dei tempi definiti di attuazione, scaduti i quali, gli stessi, decadono dal beneficio, rimanendo debitori in proprio della ditta appaltatrice. Può succedere, come spesso accade nella convivenza condominiale, che uno dei condomini voglia mettere i bastoni tra le ruote della sua comunità, opponendosi a cedere la sua parte di fondo per la sistemazione di tutto quanto serva per l’attuazione delle opere comuni.

Per il rifacimento delle facciate di un immobile, ne va di per sé, che le impalcature debbano essere strutturate necessariamente alla base del plesso e, quindi, nella proprietà dei terranei. Ma ecco che arriva il solito guastafeste che, pur non essendosi opposto alla delibera condominiale di attuazione dei lavori straordinari, tenta di opporsi al fastidio di avere manufatti nel proprio spazio esclusivo, che magari gli rendono più difficile il passaggio o il parcheggio di un’autovettura.

Lo Studio Legale Labonia ha approfondito l’argomento e, anche alla luce della sentenza citata e grazie a consolidata giurisprudenza, segue l’orientamento dell’ obbligo, per detto condomino, di ottemperare a quanto necessario per il montaggio delle impalcature, anche mediante richiesta di un provvedimento di urgenza ex art.700 innanzi al competente Tribunale territoriale.

Detta urgenza ed il “fumus boni iuris”, è costituito proprio dal rischio, da parte del condominio, di perdere il beneficio fiscale, che necessita di tempi veloci nell’attuazione dei lavori rimanendo, in conseguenza, direttamente debitore della ditta appaltatrice.

Tempi duri, quindi, per i soliti guastafeste, obbligati per legge a sottostare alle necessità della comunità condominiale.

scritto da 







Related posts