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LOCAZIONE E VIZI DELL’IMMOBILE L'Avvocato risponde 

LOCAZIONE E VIZI DELL’IMMOBILE

Odio e amore: gioie e dolori.
Così possiamo descrivere il difficile rapporto che, da sempre, unisce locatori ed inquilini.

Nella maggior parte dei casi tutto procede liscio e, “l’amore e la gioia” vivono tra le parti: ma se cominciano a sorgere problematiche, allora “odio e dolori” hanno il sopravvento, e diventa sempre più difficile il prosieguo della vita contrattuale.
I problemi possono essere di vario genere, con colpe equamente divise.

In questo articolo vogliamo prendere in considerazione l’ipotesi che, dopo aver sottoscritto un contratto di locazione, l’inquilino si renda conto che, la “casa dolce casa”, nascondeva dei vizi non evidenziabili, se non dopo l’ingresso definitivo.
Cosa succede in casi simili e, soprattutto, cosa può fare l’inquilino per vedere riconosciuti i propri diritti?

L’articolo 1578 del Codice Civile prescrive che, “se al momento della consegna della cosa locata, la stessa risulta affetta da vizi che ne diminuiscono l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto stesso o la riduzione del prezzo concordato, purché i vizi non siano di evidente visibilità”.

Scatta, in questo caso, l’obbligazione di garanzia da parte del locatore che può produrre, oltre alle due ipotesi già menzionate, anche una condanna al risarcimento dei danni.

Altro requisito indispensabile per attivare dette procedure è rappresentato dalla “diminuzione evidente di godimento del bene locato”, in riferimento alla destinazione e funzione stabilite in contratto.

Costante la giurisprudenza in merito, citando per tutte la sentenza 1458/2022 del Tribunale di Pisa che, pur non accogliendo il vizio evidenziato dal conduttore per la mancanza di sistema idraulico nel locale cantina, ha dato ragione allo stesso in merito all’impossibilità di fruire dell’autorimessa, il cui accesso era impedito dalla presenza di strutture ed impalcature che ne impedivano l’uso.

In mancanza degli estremi per una risoluzione contrattuale, concessa una riduzione del canone di locazione.

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