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LA LATITANZA NEL NOSTRO ORDINAMENTO L'Avvocato risponde 

LA LATITANZA NEL NOSTRO ORDINAMENTO

Lontana l’idea di parlare, seppur minimamente, di eventi che stanno quotidianamente riempiendo le cronache di quotidiani e di trasmissioni televisive, sui cosiddetti arresti epocali di latitanti storici. Neppure vogliamo entrare nella valutazione se tali siano diventati per volontà politica ed accordi di difficile comprensione o per semplice risultato di attività investigativa che dura da decenni.

L’interesse è quello di far comprendere ai lettori, almeno per sommi capi, quali siano le norme del nostro ordinamento che regolano detta fattispecie. In prima istanza bisogna dire che la latitanza crea i primi effetti sullo svolgimento del dell’azione processuale, con la nomina immediata di un avvocato di ufficio affinché non venga penalizzato lo svolgimento del processo stesso: al contempo e parallelamente si sviluppa l’azione per l’intensificazione investigativa, finalizzata all’arresto dell’imputato.

Secondo l’art. 296 del Codice di Procedura Penale, latitante è colui che si sottrae volontariamente ad un ordine di carcerazione o ad una misura cautelare, come arresti domiciliari, obbligo di dimora e divieto di espatrio. La fattispecie giuridica della latitanza si compone di un presupposto, di un elemento oggettivo e di uno soggettivo.

Il presupposto consiste nell’emissione, da parte dell’Autorità Giudiziaria, di uno dei provvedimenti del citato articolo 296 cpp: il secondo, di carattere oggettivo, consiste nell’impossibilità di eseguire tale provvedimento, mentre il terzo, di carattere soggettivo, consiste nella volontà del ricercato di volersi sottrarre all’arresto. Diversamente dall’evasione, la latitanza non configura un’autonoma fattispecie criminosa, ma viene contemplata come circostanza aggravante, dagli articoli del nostro Codice Penale.

Ovviamente la “cessazione della latitanza” è determinata dall’arresto dell’imputato, con particolari risvolti procedurali, se effettuato all’estero. In tal caso è specifico compito della Polizia Giudiziaria, quello di procedere alla verifica di tutte le informazioni, attingendo sia dai sistemi informativi nazionali che da quelli internazionali, con obbligo di immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria procedente.

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