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IN GINOCCHIO SUI CECI PER EDUCARE: UN TEMPO LA LEGGE LO CONSENTIVA L'Avvocato risponde 

IN GINOCCHIO SUI CECI PER EDUCARE: UN TEMPO LA LEGGE LO CONSENTIVA

Sicuramente i nostri più giovani lettori non comprenderanno il messaggio richiamato nel titolo ma, chi appartiene a qualche generazione addietro, sa di cosa stiamo parlando.
Il rigore educativo era considerato comportamento lecito, sia se attuato dai genitori che dagli insegnanti: nessuno si meravigliava più di tanto, nemmeno i puniti, di fronte a sanzioni vessatorie contro i “poco attenti o disubbedienti”.
In casa, il ceffone e la segregazione in camera senza cena erano le punizioni più comuni e, per gli indisciplinati scolastici, “faccia a muro” e “dietro alla lavagna”, fino ad arrivare anche alle bacchettate sulle mani.
Altri tempi ed altre impostazioni educative!

Insieme all’avvocato Simone Labonia, faremo un excursus su quelle che sono, invece oggi, le sanzioni applicate nei confronti di chi pone in atto tali “terapie educazionali”.

Di recente, una sentenza della Corte di Cassazione, la n.17558/2023, ha chiarito che qualunque forma di violenza, fisica o psicologica, seppur a scopi educativi, va oltre i dettami dell’art. 571 CodicePenale, che contempla il reato di “abuso di mezzi educativi”, punendolo con la reclusione fino a 6 mesi.

Oggi c’è un maggiore rispetto ed una più profonda attenzione per la dignità dei minori.

La Corte ha ribadito, seguendo i dettami dell’ONU sulla protezione dell’infanzia e dell’adolescenza, che tali esagerazioni tendono solo a deprimere lo sviluppo armonico della personalità dei più giovani.
In conseguenza, ogni azione, un tempo considerata educativa, ma che sfoci in coinvolgimenti fisici o psicologici, viene oggi inquadrata nei dettami dell’art. 572 Codice Penale, riferito ai maltrattamenti in famiglia e punito con la ben più grave pena, che va da 3 a 7 anni di reclusione.
Dette sanzioni sono aumentate fino alla metà se il fatto è commesso alla presenza o in danno di minori: in tal caso è prevista anche la perdita della patria potestà, ex art.569 Codice Penale.

Dunque, niente più punizioni mortificanti, ma maggiore attenzione e cura, da parte di chi ha il delicato compito di educare i giovanissimi.

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