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COVID, ORDINANZA PER MARCIANISE E ORTA DI ATELLA: CONFERMATE LE RESTRIZIONI Attualità 

COVID, ORDINANZA PER MARCIANISE E ORTA DI ATELLA: CONFERMATE LE RESTRIZIONI

Ordinanza numero 88 firmata dal Presidente Vincenzo De Luca che contiene la proroga delle disposizioni concernenti il Comune di Orta di Atella e il centro urbano del Comune di Marcianise .​

ECCO UNO STRALCIO

divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
d) sospensione delle attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020.

Sono pertanto sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessita’.  Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva e le attività delle libere professioni. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, imercati. È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, per motivi di salute nonché per lo svolgimento delle attività – anche
lavorative – non sospese, per il cui espletamento è consentito l’allontanamento nei limiti in cui la presenza al lavoro risulti strettamente necessaria;
e) è fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal centro urbano per comprovati motivi di salute o di necessità urgenti ed indifferibili; è in ogni caso consentito il transito da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale
impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 1.1, e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia esanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione
individuale Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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