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SO CHE IL MIO EX HA EFFETTUATO UNA RIPRESA NASCOSTA DI UN NOSTRO RAPPORTO: LO POSSO DENUNCIARE? L'Avvocato risponde 

SO CHE IL MIO EX HA EFFETTUATO UNA RIPRESA NASCOSTA DI UN NOSTRO RAPPORTO: LO POSSO DENUNCIARE?



L’avvocato Simone Labonia ci illustra i non semplici meccanismi di una simile situazione.

Un video intimo in casa propria non è sempre reato.
La tecnologia ha trasformato la vita privata in qualcosa di estremamente fragile: basta un cellulare per trasformare un momento di intimità in una registrazione che potenzialmente può uscire fuori dalle mura domestiche.
E proprio su questo confine la Cassazione ha tracciato una distinzione importante. Riprendere di nascosto un rapporto intimo al quale si partecipa, nella propria abitazione, non integra necessariamente il reato di interferenze illecite nella vita privata: cosa ben diversa è diffondere quelle immagini a terzi.
La Cassazione ha escluso il reato nel caso di un uomo che aveva invitato nella propria abitazione l’ex compagna e aveva filmato clandestinamente il loro rapporto intimo.
La motivazione può apparire sorprendente, ma è giuridicamente precisa, in quanto la normativa tutela la riservatezza domiciliare dall’intrusione di chi è estraneo alla situazione ripresa. Chi partecipa personalmente al momento intimo, trovandosi legittimamente nell’abitazione, non è considerato un soggetto estraneo che dall’esterno invade la vita privata dell’altro. Il fatto che la registrazione sia stata effettuata senza che l’altra persona ne fosse consapevole, dunque, non basta da solo a configurare un particolare delitto.

Ma attenzione: questo non significa affatto che il video possa essere utilizzato liberamente.
La situazione cambia radicalmente quando la registrazione viene comunicata o mostrata ad altre persone. Il passaggio dal momento privato alla divulgazione costituisce infatti una condotta, potenzialmente lesiva della dignità, della riservatezza e dell’immagine della persona ripresa. In particolare, la diffusione o cessione di immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati può integrare il delitto del cosiddetto “revenge porn”.
La disponibilità materiale del file non equivale alla disponibilità giuridica dell’immagine di un’altra persona.
La regola, dunque, è tutt’altro che un via libera alle riprese clandestine: il domicilio e la partecipazione personale possono escludere uno specifico reato, ma non trasformano un video intimo in materiale liberamente utilizzabile.

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