HO RITARDATO UN SOLO PAGAMENTO E LA BANCA MI HA SEGNALATO: MA È GIUSTO?
L’avvocato Simone Labonia illustra questo problema, che spesso crea danni non indifferenti.
La segnalazione di un debitore può trasformarsi in un ostacolo concreto per l’accesso al credito, compromettendo la possibilità di ottenere un finanziamento, un mutuo o persino di sostenere le normali esigenze familiari. Ma quando un singolo debito non viene pagato, è sempre legittimo procedere immediatamente all’iscrizione in CRIF? La risposta richiede una distinzione tra il semplice ritardo e una situazione di effettiva inadempienza, nonché il rispetto delle garanzie previste dalla normativa.
Un importante riferimento arriva dalla Corte di Cassazione, che ha ribadito come la segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei rischi della Banca d’Italia non possa fondarsi automaticamente sul mancato pagamento di un debito. La valutazione deve riguardare la situazione economico-patrimoniale complessiva del soggetto, verificando l’esistenza di una grave e non transitoria difficoltà finanziaria.
La pronuncia riguarda la Centrale dei rischi pubblica, mentre il CRIF, è un sistema di informazioni creditizie privato. Tuttavia, il principio sottolinea l’importanza di evitare classificazioni automatiche e sproporzionate rispetto alla reale situazione del debitore.
Per i sistemi privati, la prima segnalazione negativa deve essere preceduta da un preavviso, affinché l’interessato possa regolarizzare la propria posizione o contestare eventuali errori.
La tempestività della segnalazione non può dunque tradursi in una penalizzazione indiscriminata. Un ritardo isolato, soprattutto se di modesta entità e prontamente sanato, non equivale necessariamente a una persistente inaffidabilità creditizia. Occorre verificare la correttezza dei dati trasmessi, il rispetto delle procedure e la proporzionalità della segnalazione.
Se l’iscrizione è illegittima, il cliente può chiedere al finanziatore e al gestore della banca dati la rettifica o la cancellazione dei dati inesatti, oltre a rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali. In presenza di un danno concreto, può inoltre domandare il risarcimento, purché dimostri l’illiceità della condotta, il pregiudizio subito e il nesso causale: ad esempio, un finanziamento negato proprio a causa della segnalazione.
Il punto, quindi, non è negare ai creditori la possibilità di comunicare gli inadempimenti, ma impedire che un singolo episodio diventi una condanna finanziaria sproporzionata. La correttezza delle informazioni e il rispetto delle garanzie procedurali rappresentano il confine tra legittima tutela del credito e responsabilità per una segnalazione ingiusta.





