SE CI SONO BAMBINI RUMOROSI, ESISTE IL DIRITTO DI CHIEDERE L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE?
La tranquillità ed il riposo sono diritti inalienabili: ma esistono regole precise di intervento, come ci spiega il commento dell’avvocato Simone Labonia.
Bambini che giocano, corrono, urlano o si rincorrono: rumori normalmente legati alla vita familiare e condominiale, ma che possono trasformarsi in una fonte di esasperazione per il vicino che deve lavorare, riposare o semplicemente vivere nella propria abitazione. In questi casi è lecito, per un singolo cittadino, chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine?
Non esiste una norma che vieti a un privato di segnalare alla Polizia o ai Carabinieri una situazione ritenuta molesta. La chiamata può servire a rappresentare una situazione di particolare rumorosità e a chiedere una verifica. Saranno poi gli operatori a valutare concretamente la situazione, senza che la semplice segnalazione determini automaticamente una responsabilità, anche da parte dei genitori.
Il codice penale punisce chi, mediante schiamazzi o rumori, disturba le occupazioni o il riposo delle persone. La norma, tuttavia, non trasforma ogni rumore in un reato. Secondo la Cassazione, perché possa configurarsi il disturbo della quiete pubblica, il rumore deve essere concretamente idoneo a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Non è quindi sufficiente il fastidio arrecato esclusivamente a un singolo vicino.
È proprio questa distinzione a diventare decisiva.
Se i rumori dei bambini sono percepiti soltanto dall’appartamento immediatamente confinante e rientrano nella normale dinamica della vita familiare, la questione è prevalentemente civilistica.
Il Codice Civile stabilisce infatti che le immissioni rumorose devono essere tollerate fino a quando non superino una determinata soglia, valutata anche in relazione alle caratteristiche dei luoghi.
La circostanza che a provocare il rumore siano dei bambini non comporta dunque né un’immunità assoluta né, all’opposto, una responsabilità automatica dei genitori. Occorre valutare intensità, durata, frequenza, orari e contesto.
Un bambino che occasionalmente corre o gioca in casa sta esercitando un’attività del tutto normale; diverso può essere il caso di schiamazzi continui, particolarmente intensi e protratti, soprattutto nelle ore destinate al riposo.
Anche le testimonianze dei vicini possono assumere rilievo. La Cassazione ha chiarito che, per l’accertamento del disturbo, non è necessariamente indispensabile una perizia fonometrica: il giudice può fondarsi anche sulle dichiarazioni di chi abbia percepito direttamente caratteristiche ed effetti dei rumori.
Resta quindi pienamente legittimo chiamare le Forze dell’ordine quando si ritenga che una situazione abbia superato i limiti della normale convivenza. Ma la chiamata non può diventare uno strumento di intimidazione o di persecuzione del vicino. La presenza di bambini in un’abitazione comporta inevitabilmente una certa quota di rumori e la legge impone un equilibrio tra il diritto al riposo e quello alla normale vita familiare.
In definitiva, chiedere l’intervento delle Forze dell’ordine è lecito; pretendere che ogni schiamazzo infantile venga considerato un illecito, invece, non lo è. La regola non è il silenzio assoluto, ma la ragionevole tollerabilità del rumore, valutata caso per caso.





