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ALFREDO COSPITO ED IL REGIME DEL 41bis L'Avvocato risponde 

ALFREDO COSPITO ED IL REGIME DEL 41bis

Non compete a questa pagina la valutazione su Alfredo Cospito, anarchico insurrezionalista mai pentito, condannato per due attentati, di cui il secondo alla Scuola Allievi Carabinieri di Fossano, ed inizialmente recluso in forma di “alta sicurezza”.

Vogliamo solo fare un po’ di chiarezza sul caso giudiziario.

Lo scorso luglio, la Corte di Cassazione ha riformulato l’accusa a suo danno, trasformandola in “strage contro la sicurezza dello Stato”, reato che prevede anche la pena dell’ergastolo ostativo. A seguito di ciò le sue condizioni detentive sono passate al regime dell’art. 41 bis, anche alla luce degli scambi epistolari avvenuti negli ultimi 10 anni, (seppur recluso), con anarchici e riviste del settore.

Secondo i giudici, tale comportamento avvalorava la sua partecipazione alla Federazione Anarchica Informale, con indicazioni di operatività ed obiettivi da colpire.
Nonostante la gravità di questi fatti, il legale del Cospito ha avanzato ricorso contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma, per cui è fissata ulteriore udienza in Cassazione, nel mese di Aprile 2023.

Innegabili ed incontrovertibili le prove che hanno portato alla condanna dell’imputato che, come ben sappiamo per le notizie passate quotidianamente dai media, prosegue ad oltranza uno sciopero della fame contro tale genere di provvedimento.

Cerchiamo di fare luce su quali siano le reali conseguenze dell’ applicazione dell’art.41 bis.

In buona sostanza, chi soggiace a tale regime detentivo, viene privato di tutti i privilegi previsti dall’Ordinamento Penitenziario: iniziando dall’ipotesi di concessione di semilibertà e permessi premio, per terminare con l’assoluto divieto di contatti con l’esterno, delle letture, della palestra e delle quattro ore di aria giornaliera.

Indubbiamente ci addentriamo in un terreno particolarmente difficoltoso da percorrere, perché mette a confronto una giusta pena da scontare, per reati di particolare efferatezza e crudeltà, con la “humana pietas” di non infierire su chicchessia, limitando anche le minime libertà di vita, pur da trascorrere interamente in reclusione.

L’art.41 bis e l’ergastolo ostativo, pur avendo una eguale rilevanza sul regime detentivo di massima sicurezza, sono in effetti due istituti completamente diversi riguardo ai soggetti verso cui, tali provvedimenti, sono indirizzati!

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