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UN GIORNO DI ORDINARIA FOLLIA L'Avvocato risponde 

UN GIORNO DI ORDINARIA FOLLIA

Molte volte ci coglie il dubbio se la finzione cinematografica tragga spunto dalla realtà, oppure se accada esattamente il contrario.

Molti di noi ricordano un film di qualche anno fa, in cui Michael Douglas interpretava il personaggio di un uomo “borderline” che attuava, negativamente sollecitato, una giornata all’ordine della più totale follia comportamentale.

Di qualche giorno fa, invece, nella cronaca del nostro giornale, il racconto di un similare “giorno di ordinaria follia”, da parte di un soggetto che, non contento di aver deturpato nella mattinata gli uffici di un emittente televisiva cittadina, nel pomeriggio ha ritenuto opportuno proseguire la sua azione nella sede di una banca locale, in questo caso minacciando anche i presenti.

Con l’aiuto dell’avvocato Simone Labonia, cerchiamo di osservare questo avvenimento non tanto da un punto di vista di cronaca giornalistica, quanto come verifica della normativa vigente.

Il reato di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui è inquadrato all’art.639 c.p., che lo indica punibile, a querela della parte offesa, con una multa fino ad € 100: se il fatto è commesso su beni immobili pubblici o privati è prevista la pena della reclusione da 1 a 6 mesi e la multa da € 1.000 ad € 3.000.

Il bene giuridico tutelato è dunque il patrimonio, che si vuole salvaguardare da possibili menomazioni, attraverso azioni di deturpamento o di imbrattamento della cosa.
Questa norma si affianca a quella dettata dall’art.635 c.p. che punisce gli avvenimenti da cui consegua l’inservibilità della cosa altrui.

La differenza fondamentale fra le due tipologie di reato, in buona sostanza, è riscontrabile in un facile esempio: se l’imbrattamento può essere facilmente cancellato, si configura il reato di deturpamento, qualora invece il danno non risulti recuperabile, quello previsto dalla norma maggiormente punitiva.

La fattispecie del reato di minaccia è contemplata, poi, nell’articolo 612 c.p. ed è punita, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 1.000: se invece si configura un’azione di più grave entità, indicata anche la reclusione fino ad 1 anno.

Ovviamente, per quanto riguarda il fatto specifico descritto nella nostra cronaca giornalistica, bisogna preventivamente accertare quali siano le reali condizioni psichiche di chi ha commesso il fatto.

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