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Tribunale di Salerno aperto ma con proroga delle disposizioni in periodo di emergenza Attualità 

Tribunale di Salerno aperto ma con proroga delle disposizioni in periodo di emergenza

Prorogate dal 12 maggio fino al 31 luglio le disposizioni per il Tribunale di Salerno, per gli addetti ci saranno tamponi e misurazione della febbre.

 

Il presidente della Corte di appello di Salerno, Iside Russo, ha predisposto la misurazione della temperatura e test sierologici o tamponi per i dipendenti che ne fanno richiesta. Ha prorogato nelle disposizioni adottate per lo svolgimento delle attività giudiziarie fino a fine mese  le udienze e si continueranno a trattare le sole urgenze (principalmente i processi con detenuti che ne fanno richiesta e quei procedimenti indifferibili ed urgenti).

ECCO QUANTO STABILITO

 

1) Servizi di cancelleria.
a) Limitazione dell’accesso
Potranno accedere all’interno della Corte d’appello:
a1) i Magistrati, il Personale amministrativo nei giorni in cui è prevista la presenza in Ufficio per il
presidio d’urgenza, il Presidente ed i Consiglieri dei C.O.A del distretto e le persone autorizzate dal
Presidente della Corte;
a2) gli Avvocati per il compimento di atti urgenti oppure se impegnati in udienza nei procedimenti civili
e penali per i quali non è previsto il rinvio d’ufficio.
Ciò non di meno, tutti gli atti diretti ad ottenere un provvedimento giudiziale dovranno essere
indirizzati alla Corte secondo le modalità telematiche di seguito indicate;
a3) Il pubblico non potrà accedere tranne il caso in cui debba partecipare ad udienza nella quale sia
direttamente e personalmente interessato.
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Tutti gli utenti, Avvocati compresi, sono invitati a permanere nel palazzo di Giustizia per il tempo
strettamente necessario al compimento delle loro attività;
a4) Chiunque acceda al palazzo di Giustizia deve essere munito dell’autocertificazione, nonchè
di mascherina ( art. 16 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e art. 3 comma 2 DPCM
26.4.2020, ordinanza n. 41 punto 4 ordinanza n. 41/2020 del Presidente Regione Campania);
a5) Chiunque acceda al palazzo di Giustizia deve rispettare le indicazioni sanitarie del Ministro
della salute e dell’Autorità sanitaria Regionale, nonché le prescrizioni ed i percorsi indicati
nella cartellonistica e segnaletica orizzontale e verticale apposte all’interno della Cittadella
giudiziaria.
All’interno degli ascensori è consentita la presenza massima di due persone per volta.
Per tutti i Magistrati ed il Personale amministrativo che condividono spazi comuni è previsto
l’utilizzo di una mascherina chirurgica (art. 16 comma 1 DL n. 18/2020 e succ.mod.).
b) Limitazione dell’orario
L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio viene limitato, in deroga a quanto disposto
dall’art 162 l.1196/1960, a due ore al giorno dalle 9,00 alle 11,00 nel periodo dal 12 al 31
maggio 2020; e dalle 9.00 alle 12.30 nei mesi di giugno e luglio 2020.
c) Regolamentazione dell’accesso.
Ribadendo le precedenti direttive e fino a diverse disposizioni che saranno prontamente
comunicate, per operare l’accesso alla Corte d’Appello di Salerno è necessario inoltrare
apposita richiesta telematica o telefonica.
Tutte le comunicazioni da e per gli uffici della Corte di Appello dovranno essere effettuate
tramite Posta elettronica certificata e Posta elettronica ordinaria attraverso i seguenti
indirizzi e-mail:
(Protocollo atti amministrativi)
[email protected] [email protected]
(Atti relativi ai procedimenti del settore civile-lavoro)
[email protected]
(Atti relativi ai procedimenti del settore penale)
[email protected]
(Ufficio del Personale)
[email protected]
(Consiglio Giudiziario)
[email protected]
(Ufficio Recupero Crediti)
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[email protected].
2) Disposizioni relative al Personale amministrativo.
Per il Personale amministrativo della Corte, fino a normativa invariata, continuano ad avere efficacia
i presidi d’urgenza (cfr. provvedimento in data 8.5.20), i progetti individuali di smart working, al fine
di garantire la continuità dei servizi e nello stesso tempo fronteggiare la delicata fase 2 del Covid19,
con la precisazione che alla graduale ripresa dell’attività giudiziaria deve affiancarsi una graduale
rimodulazione dei presidi d’urgenza e dello smart working.
Va altresì evidenziato che all’esito delle varie riunioni da remoto coi i Presidenti ed i Consiglieri
della Corte, con il Procuratore Generale, con il Dirigente ed i Direttori amministrativi delle varie
Cancellerie, con i Presidenti dei COA e delle Camere penali del Distretto, con le Rappresentanze
sindacali, si è concordato di adottare limitatamente al periodo che va dal 12 maggio al 31
maggio un regime di trattazione delle sole urgenze conforme a quello dettato dalla
decretazione d’urgenza, e di ampliare gradualmente ma progressivamente il numero dei
procedimenti dei ruoli d’udienza nel periodo dal 1 giugno al 31 luglio nei termini di seguito
indicati.

3) Disposizioni relative ai procedimenti nel periodo dal 12 maggio al 31 maggio 2020:
La scelta di proseguire nel periodo dal 12 maggio al 31 maggio, sia nel civile che nel penale, il
regime di trattazione dei procedimenti indifferibili ed urgenti così come individuati dalla
disciplina normativa è funzionale innanzitutto alla necessità di mantenere in questo primo step
della cd Fase Covid 2 adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza dei magistrati, del
personale amministrativo, degli avvocati e dell’ampia platea di utenti del settore giustizia, nonché alla
necessità di riorganizzare i ruoli di udienza, consentendo al personale amministrativo di evadere
l’arretrato che inevitabilmente si è accumulato (essendo la presenza in Ufficio limitata al minimo: art.
87 DL 18/2020).
3A) Procedimenti penali
Le udienze penali, tranne le eccezioni di seguito indicate, sono rinviate d’ufficio a data
successiva al 31 luglio 2020.
Il rinvio viene disposto fuori udienza; le comunicazioni e le notificazioni agli imputati e alle altre parti
degli avvisi e dei provvedimenti adottati sono effettuate telematicamente mediante PEC all’indirizzo
del difensore di fiducia; applicando la disciplina codicistica per le notifiche al difensore d’ufficio.
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Le deroghe al rinvio delle udienze riguardano una determinata tipologia di procedimenti, indicati
all’art. 83, comma 3, lett. b) del DL n. 18/2020 come mod. dalla legge di conversione n. 27
/2020 e dal DL n. 28/2020:
1. Procedimenti nei quali entro l’11 novembre 2020 scadono i termini massimi di custodia
cautelare di cui all’art. 304 comma 6 c.p.p.;
2. Procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
3. Procedimenti a carico di persone detenute, procedimenti in cui sono state applicate misure
cautelari (anche non detentive) o di sicurezza; procedimenti relativi a misure di prevenzione
personali o reali, ma soltanto se sia espressamente richiesta la trattazione dall’imputato
o dal proposto o dai loro difensori. La richiesta di trattazione del processo sottoscritta
dalla parte o dal difensore va trasmessa telematicamente alla Corte d’appello sezione
penale entro 5 gg dalla pubblicazione del presente provvedimento;
4. Procedimenti relativi ai MAE, procedimenti di estradizione per l’estero di cui al capo I
del titolo II del libro XI c.p.p.
Nel periodo in questione (12 maggio /31maggio 2020) ogni sezione, e all’interno della sezione
ordinaria ogni collegio, celebrerà i processi urgenti di competenza tabellare.
3B) Procedimenti settore civile ordinario
Il deposito degli atti – anche gli atti introduttivi, iscrizioni a ruolo e costituzioni senza distinzione
alcuna, pagamento telematico – deve avvenire esclusivamente tramite modalità telematica (art.
83 comma 11 DL n.18/2020 e succ.mod).
Il pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria (art. 30 DPR 115/2002) deve
essere assolto esclusivamente per via telematica (art. 83, comma 11 DL n.18/2020).
La richiesta di visibilità del fascicolo per costituzione deve essere fatta solo per via telematica,
utilizzando il PCT, con inserimento nel fascicolo di riferimento.
Dal 12 maggio al 31 maggio 2020 i procedimenti civili, ad eccezione di quelli di seguito
indicati, sono rinviati d’ufficio a data successiva al 31 luglio 2020 con comunicazione resa
alle parti via PCT.
I rinvii dovranno essere disposti in maniera graduale, in modo da non rallentare ulteriormente
l’attività giudiziaria una volta superato il periodo emergenziale in atto, eventualmente prevedendo
anche udienze accorpate con maggior numero di procedimenti al fine di contenere e riassorbire
i differimenti resi necessari dall’emergenza sanitaria in atto. In ogni caso va garantito il minor
disagio e pregiudizio possibile nel medio periodo per le parti processuali.
Ogni sezione tratterà i procedimenti urgenti di competenza tabellare.
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Ai fini del computo di cui all’art. 2 legge 89/2001 (cd legge Pinto), nei procedimenti nei quali le
udienze sono rinviate, non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 luglio 2020.

Sono esclusi dal rinvio e quindi devono essere trattati (art. 83 comma 3 DL 18/20 convertito con
modifiche dalla legge n. 27/2020 e dal DL n. 28/2020) i seguenti procedimenti:
1. Cause di competenza del Tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità,
ai MSNA, ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare grave pregiudizio
e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della
persona;
2. Cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da
rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio
per la tutela di bisogni essenziali;
3. Procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
4. Procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di
sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata
situazione di indifferibilità incompatibile con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre
che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non
risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;
5. Procedimenti di cui all’art. 35 l. n. 833/1978;
6. Procedimenti di cui all’art. 12 l. n. 194/1978;
7. Procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
8. Procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi
terzi e dell’U.E.;
9. Procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c.;
10. Procedimenti elettorali di cui agli articoli 22,23 e 24 del decreto legislativo 1 settembre 2011
n. 150;
11. Procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. La
dichiarazione d’urgenza è fatta dal Presidente di sezione delegato da questa Presidenza,
mentre per le cause già iniziate sarà fatta dal Presidente del collegio, sempre con decreto
non impugnabile.
3C) Sezione lavoro
Il deposito degli atti – anche gli atti introduttivi, iscrizioni a ruolo e costituzioni senza distinzione
alcuna, pagamento telematico – deve avvenire esclusivamente tramite modalità telematica (art.
83, comma 11 DL n.18/2020 e succ.mod.).
Il pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria (art. 30 DPR 115/2002) deve
essere assolto esclusivamente per via telematica (art. 83, comma 11 DL n.18/2020 e succ.mod.).
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La richiesta di visibilità del fascicolo per costituzione deve essere fatta solo per via telematica,
utilizzando il PCT, con inserimento nel fascicolo di riferimento.
A decorrere dal 12 maggio al 31 maggio 2020 tutti i procedimenti in materia di lavoro, ad
eccezione di quelli di seguito indicati, sono rinviati a data successiva al 31luglio 2020 con
comunicazione resa alle parti via PCT.
I rinvii dovranno essere disposti in maniera graduale, in modo da non rallentare ulteriormente
l’attività giudiziaria una volta superato il periodo emergenziale in atto, eventualmente prevedendo
anche udienze accorpate con maggior numero di procedimenti al fine di contenere e riassorbire i
differimenti resi necessari dall’emergenza sanitaria in atto. In ogni caso va garantito il minor
disagio e pregiudizio possibile nel medio periodo per le parti processuali.
Ai fini del computo di cui all’art. 2 legge 89/2001 (cd legge Pinto), nei procedimenti nei quali le
udienze sono rinviate, non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 luglio 2020.
Indicazione dei processi urgenti.
Sono esclusi dal rinvio e quindi devono essere trattati i seguenti procedimenti:
1. Procedimenti di cui agli artt. 431 e 373 c.p.c;
2. Procedimenti, la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, tra cui, in
particolare, le impugnazioni di licenziamento, collettivo o individuale, con domanda di tutela
reale, svolte o meno col procedimento di cui all’art. 1 comma 58 e ss l. n. 92/2012. In
quest’ultimo caso, la dichiarazione d’urgenza sarà fatta dal Presidente di sezione con
decreto.
L’elenco dei processi che saranno trattati ad ogni udienza civile verrà pubblicato sul sito
web della Corte d’appello 7 giorni prima dell’udienza.
L’elenco dei processi che saranno trattati ad ogni udienza penale nei mesi di giugno e
luglio verrà pubblicato sul sito web della Corte d’appello entro 7 giorni dalla pubblicazione
del presente provvedimento.
Ovviamente seguiranno regolarmente le notifiche via PCT (per il civile) e via Pec (per il
penale) dei processi rinviati con individuazione della data successiva.
4) Disposizioni relative ai procedimenti nel periodo dal 1 giugno al 31 luglio 2020:
Nel periodo dal 1 giugno al 31 luglio 2020, al fine di regolamentare l’afflusso alla struttura
giudiziaria evitando ogni forma di assembramento e assicurando il rispetto del distanziamento
sociale, valgono le seguenti condivise direttive:
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a) nel settore penale, oltre ai processi urgenti indicati nell’art. 83 comma 3 DL n. 18/2020 e
succ.mod., saranno trattati – a prescindere dalla richiesta di trattazione – tutti i processi nei
confronti di imputati sottoposti a misura cautelare anche non custodiale o a misura di sicurezza
provvisoria anche non detentiva, le procedure relative alle misure di prevenzione personale e
reale e gli incidenti di esecuzione relativi a detenuti;
a1) processi nei confronti di imputato a piede libero ed in particolare relativi a reati di particolare
allarme sociale o rientranti nel cd codice rosso o di imminente prescrizione o di particolare
clamore mediatico o che comunque meritino una trattazione urgente.
Non viene indicato il numero di processi da trattare all’udienza perché si è preferito privilegiare
il criterio qualitativo del peso, della complessità e della rilevanza del processo, affidando al
Presidente di sezione e/o di collegio la valutazione de qua, nella consapevolezza condivisa che
la graduale ripresa dell’amministrazione della giustizia implica il progressivo ampliamento dei
processi da inserire nel ruolo d’udienza.
Ogni Collegio (A, B e C) della sezione penale farà un’udienza la settimana.
b) Per quanto concerne la giustizia civile, oltre ai processi urgenti indicati nell’art. 83 comma 3
DL n. 18/2020 e succ.mod., saranno trattati i processi di risalente iscrizione.
Non viene indicato il numero di processi da trattare all’udienza perché si è preferito privilegiare
il criterio qualitativo del peso, della complessità e della rilevanza del processo, affidando al
Presidente di sezione e/o di collegio la valutazione de qua, nella consapevolezza condivisa che
la graduale ripresa dell’amministrazione della giustizia implica il progressivo ampliamento dei
processi da inserire nel ruolo d’udienza.
L’elenco dei processi che saranno trattati ad ogni udienza civile verrà pubblicato sul sito
web della Corte d’appello 7 giorni prima dell’udienza.
L’elenco dei processi che saranno trattati ad ogni udienza penale nei mesi di giugno e
luglio verrà pubblicato sul sito web della Corte d’appello entro 7 giorni dalla pubblicazione
del presente provvedimento.
Ovviamente seguiranno regolarmente le notifiche via PCT (per il civile) e via Pec (per il
penale) dei processi rinviati con individuazione della data successiva.
5. Modalità di celebrazione dei processi dal 12 maggio al 31luglio 2020.
5A) Procedimenti penali
La partecipazione all’udienza delle persone detenute, anche in via cautelare, e internate va
assicurata, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza oppure con collegamenti
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da remoto individuati e regolati con provvedimento del DGSIA applicando, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi 3,4 e 5 dell’art. 146 bis d.att. c.p.p.
Secondo le prescrizioni dell’art 83 comma 12 bis del DL n. 18/2020 come modificato dalla legge
di conversione n. 27/2020 e dal DL n. 28/2020, le udienze penali che non richiedono la
partecipazione di soggetti diversi dal PM, dalle parti private e dai rispettivi difensori e dagli ausiliari
del giudice, escluse quelle di discussione finale e quelle nelle quali devono essere
esaminati testimoni, parti, consulenti e periti, si possono celebrare da remoto, con la presenza
nell’ufficio giudiziario dell’ausiliario del giudice e la partecipazione del detenuto con
videoconferenza o col collegamento da remoto sopra indicato, salvaguardando le modalità
dettate per garantire il contraddittorio.
Ferma la necessità di consentire al detenuto la partecipazione con videoconferenza o col
collegamento da remoto indicato, col consenso delle parti si potranno celebrare da remoto
anche le udienze di discussione finale e quelle nelle quali devono essere esaminati
testimoni, parti, consulenti e periti, con la sola presenza in ufficio dell’ausiliario del
giudice.
I difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure
cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza dalla medesima
postazione da cui si collega il difensore.
L’assistenza tecnica, per ciascuna sezione penale, sarà apprestata da un operatore
esperto di informatica.
Nel caso in cui non fosse possibile procedere nei modi sopra illustrati, il processo verrà
celebrato a porte chiuse (art.472 c.3 c.p.p.), limitando altresì l’accesso all’aula alle persone
strettamente necessarie, evitando di far affluire troppe persone contemporaneamente.
Il Presidente del collegio dovrà regolamentare la disciplina dell’udienza mediante la fissazione di
orari di trattazione da comunicare preventivamente (almeno sette giorni prima e con
pubblicazione sul sito istituzionale), prevedendo un congruo lasso di tempo tra un processo e
quello successivo, al fine di evitare situazioni di eccessivo sovraffollamento di persone, contatti
ravvicinati. Rispettando, inoltre, le distanze e tutte le indicazioni sanitarie impartite dal Ministero
della salute, individuando l’aula d’udienza ed un’altra aula attigua (eventualmente d’udienza se
libera) come sala di aspetto.
Tutti i processi devono essere celebrati nelle aule d’udienza site al piano terra dell’edificio E
(dal 28 aprile 2020 intitolato a Trotula de Ruggiero).
Per i processi che saranno celebrati nelle aule d’ udienza, i Presidenti del collegio devono
vigilare affinché la camera di consiglio avvenga in locali che assicurino un’adeguata distanza tra
i giudici e un’adeguata aerazione, unitamente al rispetto di tutte le raccomandazioni del Ministero
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della Salute e dell’Autorità sanitaria regionale, nonché della cartellonistica e segnaletica apposte
all’interno della Cittadella giudiziaria.
Nel sottolineare che le misure organizzative elencate sono state oggetto di un ampio confronto,
si rappresenta l’esigenza che le predette misure possano essere accompagnate da ulteriori
forme di collaborazione da parte del Foro, quali il rilascio di deleghe idonee a limitare il numero
dei difensori presenti per udienza, la non presenza, tranne indispensabilità, di parti e tirocinanti,
il pedissequo rispetto delle fasce orarie, evitando di giungere nelle aule di udienza o nelle
immediate vicinanze prima del tempo previsto.
Camera di consiglio.
L’art. 83 comma 12 quinquies del DL n. 18/2020 come modificato dalla legge di conversione n.
27/2020 e dal DL n. 28/2020, prevede che fino al 31 luglio le deliberazioni in camera di consiglio
relative ai processi celebrati da remoto possano essere assunte mediante collegamenti da remoto
individuati e regolati con provvedimento del DGSIA.
La camera di consiglio, per la valutazione delle istanze in materia di libertà personale, secondo il
Protocollo del fascicolo telematico già adottato con il PG, i Consigli dell’ordine degli Avvocati e le
Camere penali del Distretto, potrà essere svolta da remoto.
Deposito dei provvedimenti.
Ai sensi dell’art 83 comma 12 quinquies del DL n. 18/2020 come modificato dalla legge di
conversione n. 27/2020 e dal DL n. 28/2020, nei procedimenti penali trattati mediante
collegamento da remoto, dopo la deliberazione, il Presidente del collegio o il componente del
collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza: il dispositivo è
depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, non
oltre 15 giorni dalla deliberazione; il provvedimento completo di motivazione è depositato nei
termini di legge.
I provvedimenti diversi dalle sentenze assunti all’esito di camere di consiglio svolte da remoto
potranno essere depositati anche nel seguente modo: il relatore, consultato il fascicolo, invia una
bozza al Presidente del collegio che, apportate eventualmente le correzioni, predispone l’originale
e lo firma come “Presidente estensore”, inviandolo via e-mail alla cancelleria (previo avviso
telefonico) e successivamente depositerà in cancelleria l’originale.
Le sessioni della Corte di assise di appello in corso alla data del 1 maggio 2020 sono prorogate
fino alla data del 31 luglio 2020.
5B) Procedimenti civili e in materia di lavoro.
Ferma restando la disciplina del PCT, si dispone altresì:
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Trattazione delle udienze.
Ai sensi dell’art. 83, comma 7 lett. g) DL n. 18/20, come modificato dalla legge di conversione
n. 27/2020 e dal DL n. 28/2020, per i procedimenti che il Presidente di sezione riterrà di rinviare,
il rinvio viene disposto con apposito provvedimento telematico emesso fuori udienza e
comunicato alle parti via PCT.
Per i procedimenti che saranno trattati, con apposito provvedimento telematico, eventualmente
disposto fuori udienza, il Presidente disporrà che l’udienza venga svolta secondo le modalità
telematiche previste dall’art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 e ss.
mod. Quindi, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi
dai difensori delle parti avverrà mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte
contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del
provvedimento del giudice. In particolare:
1) col predetto provvedimento verrà assegnato congruo termine per il deposito telematico delle
note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e si avviseranno le parti che, in caso di
mancata trattazione scritta, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa
vigente per la mancata comparizione delle parti;
2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le
note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione
“trattazione scritta”;
3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità
alternativa di “svolgimento” delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già
fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c)
fissare una data ex novo;
4) l’udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire
dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del giudice; se con detto
provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti
necessari all’ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
5) il giudice, alla data fissata, senza necessità di redazione di verbale ma limitandosi a darne
atto nel provvedimento, verificherà la rituale comunicazione a cura della cancelleria del
provvedimento di cui al punto 1) e, se non dovrà adottare i provvedimenti previsti dalla
normativa vigente per la mancata comparizione delle parti in caso di mancata trattazione
scritta, da quella data decorreranno i termini di legge per l’assunzione dei provvedimenti
istruttori (che conterranno l’indicazione della data dell’udienza di prosecuzione), ovvero di
quelli decisori;
6) i difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note
scritte, da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), contenenti istanze e
conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto
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di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis,
ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
7) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti
difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice, con il
provvedimento di cui al punto 1) o con provvedimento successivo, potrà chiedere ai
procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità, le copie informatiche degli
atti e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla
normativa sul PCT;
8) per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta andrà attestato dal
Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della
remunerazione);
9) verranno predisposti dai RID e MAGRIF modelli standard di provvedimenti integrati in
consolle a supporto del lavoro dei giudici, sempre liberamente adattabili;
10) ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h-bis) del D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 e ss.
mod. lo svolgimento dell’attività degli ausiliari del giudice avverrà con collegamenti da remoto
tali da salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti e preferibilmente
con l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams ovvero della PEC indirizzata a tutte le parti;
11) verranno predisposti dai RID e MAGRIF modelli standard di provvedimenti integrati in
consolle a supporto del lavoro dei giudici, sempre liberamente adattabili.
Per i procedimenti che devono essere trattati e per i quali non è possibile la trattazione
tramite trattazione scritta telematica (art. 83 comma 7 lett. h), le udienze saranno celebrate
a porte chiuse (art. 128 c.p.c.).
I Presidenti delle sezioni civili curano il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal
Ministero della Salute, al fine di evitare assembramenti all’interno delle aule di udienza e nelle
immediate adiacenze, nonché di evitare, nella misura maggiore possibile, contatti ravvicinati tra
le persone. In questi casi, la disciplina dell’udienza va regolamentata mediante la fissazione di
orari di trattazione da comunicare preventivamente (almeno 7 GG prima e con pubblicazione sul
sito istituzionale). Gli avvocati sono invitati a limitare la presenza ai difensori e alle parti
processuali strettamente necessari, evitando di portare all’udienza assistenti, stagisti e simili.
Tutti i processi devono essere celebrati nelle aule d’udienza site al piano terra dell’edificio E
(dal 28 aprile 2020 intitolato a Trotula de Ruggiero).
Per i processi che saranno celebrati nelle aule d’ udienza, i Presidenti del collegio devono
vigilare affinchè la camera di consiglio avvenga in locali che assicurino un’adeguata distanza tra
i giudici e un’adeguata aerazione, unitamente al rispetto di tutte le raccomandazioni del Ministero
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della Salute e dell’Autorità sanitaria regionale, nonché della cartellonistica e segnaletica apposte
all’interno della Cittadella giudiziaria.
Nel sottolineare che le misure organizzative elencate sono state oggetto di un ampio confronto,
si rappresenta l’esigenza che le predette misure possano essere accompagnate da ulteriori
forme di collaborazione da parte del Foro, quali il rilascio di deleghe idonee a limitare il numero
dei difensori presenti per udienza, la non presenza, tranne indispensabilità, di parti e tirocinanti,
il pedissequo rispetto delle fasce orarie, evitando di giungere nelle aule di udienza o nelle
immediate vicinanze prima del tempo previsto.
Svolgimento della camera di consiglio
Le camere di consiglio dovranno svolgersi, laddove possibile, con collegamenti da remoto
(art. 83 comma 12 quinquies DL n.18/2020 e succ.mod).
Nei casi in cui non sia possibile attivare il collegamento da remoto, i Presidenti delle sezioni
curano di fissare orari di trattazione idonei ad assicurare il rispetto delle distanze e di tutte le
prescrizioni sanitarie in vigore, al fine di evitare non solo gli assembramenti ma anche i contatti
ravvicinati tra le persone.
Deposito delle sentenze e di altri provvedimenti.
Il deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti dovrà avvenire unicamente a mezzo di
consolle.
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6. Istanze de libertate e fascicolo telematico.
Per l’esame e valutazione delle istanze in materia di libertà personale fino al 31 luglio 2020
continuerà ad applicarsi il Protocollo redatto con il Procuratore Generale, i Presidenti dei
C.O.A e delle Camere penali del distretto, di seguito riportato:
Protocollo istanze de libertate
A seguito dell’entrata in vigore dei provvedimenti aventi la finalità di fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19, pervengono numerose istanze de libertate, inoltrate a mezzo PEC.
Non essendo ancora in vigore un PPT,
allo scopo di tutelare i diritti dei detenuti e degli imputati soggetti a misure cautelari anche non
detentive,
in considerazione della normativa eccezionale d’emergenza che, per fronteggiare il rischio di
epidemia e limitarne gli effetti negativi sull’attività giudiziaria, prevede la costituzione di presidi con
la riduzione di personale al minimo,
tenuto conto anche dell’attuale logistica che vede il trasferimento alla Cittadella giudiziaria della
Corte d’Appello, mentre la Procura Generale è ancora nel vecchio palazzo di corso Garibaldi, e
considerato che le rigorose esigenze sanitarie determinate dall’emergenza epidemiologica
rallentano ulteriormente la trasmissione dei fascicoli dalla Corte alla Procura Generale e viceversa,
per cui anche l’acquisizione del parere da parte del P.G. diventa più difficile e incide sui tempi di
evasione dell’istanza,
si procede alla formazione del “fascicolo telematico”, che consente anche di velocizzare
l’adozione dei provvedimenti stessi.
1. L’istanza sottoscritta dal Difensore, e a mezzo Pec mediante scansione, viene considerata
quale “originale”.
2. Il Difensore trasmette telematicamente, unitamente all’istanza, copia dei motivi di appello,
della sentenza di primo grado ed i provvedimenti cautelari in suo possesso. Nei casi di maxiprocessi o processi complessi, sarà trasmessa la parte in cui viene enucleata la posizione
processuale dell’imputato.
3. La Cancelleria, acquisiti per via telematica il certificato DAP ed il certificato penale,
trasmetterà telematicamente il fascicolo così formato alla Procura Generale per il relativo
parere.
4. Acquisito il parere, il Collegio competente, effettuata, ove possibile, camera di
consiglio da remoto, adotta il provvedimento tempestivamente, depositandolo nel
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seguente modo: il Relatore, consultato il fascicolo, invia una bozza al Presidente del Collegio
che, apportate eventualmente le correzioni, predispone l’originale e lo firma come
“Presidente estensore”, inviandolo via e-mail alla Cancelleria (previo avviso telefonico) e
successivamente depositerà in Cancelleria l’originale.
7. Tirocinanti ex art 73
L’ attività di formazione dei tirocinanti ex art.73 D.L.69/2013 convertito in l.n.98/2013 in corso
presso la Corte d’Appello continuerà da remoto nel primo step dal 12 maggio al 31 maggio, e
proseguirà con la previsione di una graduale frequentazione diretta con i magistrati affidatari e
con i locali destinati ad attività giudiziaria nel rispetto di tutte le misure di sicurezza sanitaria
imposte dal governo, dall’Autorità sanitaria Regionale e in queste linee guida. Sarà cura dei
magistrati affidatari stabilire i termini della prosecuzione del tirocinio secondo modalità
compatibili con le prescrizioni di legge ed amministrative vigenti in materia di contrasto
dell’emergenza epidemiologica.
8. U.N.E.P.
Per quanto concerne le misure organizzative riguardanti l’Ufficio NEP, necessarie a consentire il
rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministro della Salute, evitare assembramenti
all’interno dell’Ufficio e contatti ravvicinati tra le persone, nonché garantire il diritto alla salute del
Personale in ragione della peculiarità delle mansioni esercitate, va considerato che:
l’art.36 comma 1 del D.L. n.23 dell’8 aprile 2020 ha esteso fino all’11 maggio 2020 la sospensione
dei termini processuali, con la conseguenza che, dal 12 maggio 2020, i termini de quibus
riprenderanno a decorrere;
per il combinato disposto degli artt. 37 D.L. n. 23/2020 e 103 co.1 bis L. n.27 del 24/4/2020 di
conversione del D.L. n. 18/2020, il termine finale del periodo di sospensione legale dei termini
relativi ai processi esecutivi è fissato al 15/5/2020;
conseguentemente, l’attività degli UNEP deve essere implementata rispetto al periodo
precedente, al fine di evitare la perenzione di atti o la scadenza di termini per i processi;
la Fase 2 dell’emergenza epidemiologica COVID 19 si presenta ancora più delicata e
problematica perché, concluso il lockdown, inizia una fase di ripresa delle attività che deve essere
gestita secondo i criteri di prudenza raccomandati anche dal recente DPCM 26 aprile 2020 e dalle
ordinanze n.39- 41 e 42 del Governatore della Campania.
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Tanto premesso, si ritiene condivisibile la proposta organizzativa formulata dal Dirigente UNEP,
che qui di seguito si riporta:
 “presidio per lo svolgimento delle attività che richiedono la presenza in Ufficio, con gli
accorgimenti necessari alla prevedibile graduale ripresa delle attività e nel rispetto di quanto
stabilito nella relazione tecnica dall’ing. Fabio Della Monica;
 continuazione dello smart working per gli Assistenti Giudiziari e la messa a disposizione degli
Ufficiali Giudiziari e dei Funzionari Unep nei giorni in cui non saranno in presidio;
 l’accesso all’Ufficio Nep regolamentato secondo modalità e tempi di seguito precisati:
con decorrenza 12 maggio 2020 l’orario di apertura al pubblico è fissato dalle ore 8,30 alle
ore 11,30, nei giorni dal lunedì al venerdì, e dalle ore 8,30 alle 10,00 nella giornata del sabato;
l’accettazione di tutti gli atti e la restituzione degli atti di esecuzione avverrà previo
appuntamento da concordare utilizzando la seguente utenza telefonica 089.5645015; la
stessa sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il sabato dalle ore 8,30
alle ore 10,00; la restituzione degli atti notificati sia a pagamento che esenti avverrà al piano
terra dello stabile con “fila fisica” all’esterno dello stabile opportunamente distanziandosi
ognuno di almeno un metro e con l’accesso di un solo utente per volta;
 dal 12 maggio 2020, si accetteranno solo atti comprovatamente urgenti ed in scadenza entro
il 30 giugno 2020;
 il richiedente potrà presentare al massimo 5 atti per appuntamento.
 la ricezione esecuzioni avverrà a far data dal 16/5/2020 considerato quanto disposto dal
combinato disposto degli artt. 37 D.L. n. 23/2020 e 103 co.1 bis L. n.27 del 24/4/2020 di
conversione del D.L. n. 18/2020, e cioè che il termine finale del periodo di sospensione
legale dei termini relativi ai processi esecutivi è fissato al 15/5/2020;
 non saranno accettati né atti di esecuzione per rilascio immobile essendo le stesse, anche
ad uso non abitativo, sospese ex art.103 comma 6 della legge 27/2020 sino al giorno
01/09/2020, né le esecuzioni immobiliari di cui all’art.54 ter della medesima legge;
 le istanze di notifica degli atti all’estero saranno gestite dalla dott.ssa Maria Grazia Arbia
attraverso prenotazione telefonica al n. 392.3900734; la dott.ssa Arbia provvederà a fornire
tutte le indicazioni necessarie alla compilazione della modulistica prima di recarsi allo
sportello per la registrazione dell’atto;
 gli Utenti potranno accedere, muniti di mascherina;
 per gli atti a richiesta da parte delle Autorità Giudiziarie è possibile la sola trasmissione degli
atti che scadono entro il 31/07/2020 o che comportano prescrizione;
 il Personale addetto ai servizi esterni, in conformità alle indicazioni fornite dal sig. Direttore
Generale del Personale e della Formazione, potrà chiedere all’ASL, agli indirizzi e mail
indicati dal Dirigente UNEP, notizie sulla positività al COVID 19 dei destinatari di notifiche ed
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esecuzioni ed astenersi dal procedere in caso di positività del destinatario onde tutelare la
propria salute e quella della collettività o perché si sia generato, in occasione della propria
attività professionale, il pericolo concreto ed attuale di un assembramento di persone sul
luogo della notifica/esecuzione. Di quanto sopra dovrà essere dato atto a verbale o nella
relazione di notifica.

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