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TRAFFICO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI E NORMATIVA L'Avvocato risponde 

TRAFFICO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI E NORMATIVA

Di ieri la notizia che, il porto di Salerno, è assurto ai clamori della cronaca, per un’operazione coordinata da forze di polizia nazionali ed internazionali, che ha portato al sequestro di oltre 200 kg di cocaina, proveniente dal Sud America.
Giusto per dare l’idea dell’importanza di questa operazione, basta fermare l’attenzione sul fatto che, detto carico, avrebbe fruttato oltre 40 milioni di euro alla criminalità organizzata.
Il traffico internazionale di droga è diviso in varie fasi operative: dalla produzione delle sostanze, vuoi naturali che chimiche, alla raffinazione che porta al prodotto utilizzabile, ed all’ immissione sul mercato, con distribuzione all’ingrosso ed al dettaglio.
Tra il 2000 ed il 2001, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha promulgato i protocolli per fronteggiare il crimine organizzato, ratificati in Italia con la Legge 146/2006 che, all’articolo 3, punisce il reato di traffico transazionale, con la reclusione non inferiore a 4 anni di carcere. Per “transazionale” si intende un reato commesso in uno stato, con effetti sostanziali in un altro.
Varie le sentenze della Corte di Cassazione, di tutte una, la 38240/2017, che ha specificato la configurazione di “associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti”: è necessario che, per tale fattispecie, vengano svolti i compiti di coordinamento dell’attività degli associati nelle varie fasi di fornitura e spaccio delle sostanze, nei vari stati coinvolti.
La nostra normativa prevede, per lo spaccio ed il traffico di droghe pesanti, la reclusione da 8 a 20 anni, ed una multa fino a €250.000! Colombia, Perù e Bolivia sono i paesi in cui vi è maggiore produzione e, le principali rotte di trasporto verso l’Europa sono, essenzialmente, gli scali marittimi tra cui, purtroppo, da ora verrà annoverato anche quello salernitano.

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