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QUANDO L’ABUSIVISMO EDILIZIO DETURPA ANCHE IL PAESAGGIO L'Avvocato risponde 

QUANDO L’ABUSIVISMO EDILIZIO DETURPA ANCHE IL PAESAGGIO

Approfondiamo, con l’aiuto dell’avvocato Simone Labonia, la notizia di sbancamenti rocciosi non autorizzati sulla Divina Costiera!

L’abusivismo edilizio rappresenta una delle principali minacce al patrimonio ambientale e paesaggistico italiano. Quando queste costruzioni illecite coinvolgono aree di particolare valore naturale, i danni si estendono ben oltre la violazione urbanistica, minacciando ecosistemi fragili e compromettendo l’equilibrio del territorio. Il legislatore italiano ha predisposto normative severe per contrastare il fenomeno, soprattutto quando le opere abusive interessano siti sottoposti a vincoli paesaggistici.

Il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) regola il settore edilizio e prevede pene specifiche per l’abusivismo, con sanzioni penali per chi realizza opere in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso. Tuttavia, quando l’abuso interessa aree vincolate dal punto di vista paesaggistico, si applicano aggravanti specifiche.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) tutela il patrimonio naturale italiano dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico, come le coste, i parchi, le riserve naturali e i territori di particolare interesse pubblico.
Previste sanzioni penali per interventi non autorizzati su tali beni, con pene che possono arrivare fino a due anni di reclusione e multe fino a 100.000 euro.

Un’altra aggravante importante è prevista quando l’abusivismo riguarda aree protette come i parchi nazionali o regionali. In questi casi, oltre alle sanzioni edilizie e paesaggistiche, possono applicarsi ulteriori pene per danno ambientale, come stabilito dal D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).

La Corte di Cassazione ha spesso ribadito la gravità degli abusi edilizi in aree protette, consolidando un orientamento giurisprudenziale severo.
In diverse sentenze, la Suprema Corte ha evidenziato come la semplice presenza del vincolo paesaggistico sia sufficiente a configurare l’aggravante, indipendentemente dall’entità dell’opera, sottolineando che la tutela del paesaggio ha valore costituzionale (art. 9 della Costituzione). La Corte ha affermato che il danno al paesaggio non è solo materiale, ma anche estetico e culturale, coinvolgendo l’intera collettività.

Non è necessaria la consapevolezza specifica del vincolo da parte del costruttore per configurare l’aggravante. È sufficiente la violazione oggettiva della normativa, poiché il cittadino ha il dovere di informarsi sulle caratteristiche del terreno.

Ribadito l’obbligo della demolizione delle opere abusive, anche in caso di successivo condono edilizio non valido o incompleto. La Corte ha sottolineato che la demolizione è una misura ripristinatoria e non una sanzione penale, quindi non soggetta a prescrizione.

In buona sostanza, l’abusivismo edilizio in aree naturali e paesaggistiche rappresenta una doppia minaccia: viola le norme urbanistiche e compromette il patrimonio ambientale e culturale.







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