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Concorso Esterno di Uomo Politico in Organizzazione Criminale L'Avvocato risponde 

Concorso Esterno di Uomo Politico in Organizzazione Criminale

Purtroppo sovente, le nostre cronache, sono riempite da notizie che riguardano collusioni e patti scellerati tra politica e malavita!

Insieme all’avvocato Simone Labonia, facciamo il punto sulle normative vigenti e sugli aspetti salienti della problematica.

Il concorso esterno di un uomo politico in un’organizzazione malavitosa, rappresenta una grave violazione della legge, pur richiedendo una dimostrazione accurata del suo stabile inserimento nell’ambito criminale.

L’art.110 del Codice Penale stabilisce che la responsabilità penale può estendersi a coloro che partecipano direttamente o indirettamente a un reato.

Nel caso di concorso esterno, è fondamentale richiamare l’art.416 bis del Codice Penale, che tratta l’associazione per delinquere. Affinché la partecipazione di un uomo politico sia qualificata come reato, è necessario dimostrare il suo coinvolgimento stabile e duraturo nell’organizzazione criminale.

Qualora manchi la prova di una collaborazione diretta con l’organizzazione, è possibile richiamare l’art.416 ter del Codice Penale, che presuppone una forma di contributo al potenziamento e consolidamento del gruppo criminale, senza la necessità di una partecipazione continua o stabile. La dimostrazione di tale collaborazione è essenziale per incriminare l’uomo politico.

In questo contesto, è opportuno citare alcune sentenze della Cassazione che hanno delineato criteri importanti, come la dimostrazione del coinvolgimento stabile, che richiede prove concrete di interazioni frequenti e durature con l’organizzazione criminale, sottolineando l’importanza della dimostrazione del contributo al potenziamento del gruppo, specificando che non è sufficiente un coinvolgimento occasionale, che potrebbe essere originato da circostanze lecite.

Il concorso esterno di un uomo politico in un’organizzazione criminale, quindi, richiede una rigorosa analisi delle prove, con riferimento agli articoli 110, 416 bis e 416 ter del Codice Penale, allo scopo di poter correttamente inquadrare il tipo di coinvolgimento, che per potersi configurare come ipotesi di reato, deve essere strettamente legato a specifici fatti illeciti, e non ad una semplice frequentazione.

La vita delle comunità sociali, ha assoluto bisogno di punti di riferimento politico solidi ed affidabili!

Per tale motivo risulta essenziale che i meccanismi di controllo siano sempre più operativi, e non lascino ombre di alcun genere sulla gestione della cosa pubblica, e sulla pulizia morale di chi l’amministra.

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