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ABBANDONO INCONTROLLATO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI L'Avvocato risponde 

ABBANDONO INCONTROLLATO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Notizia di ieri, trattata nella cronaca del nostro giornale, quella riferita alla sanzione di €600 comminata ad un residente di Buccino, sorpreso dai Carabinieri Forestali a scaricare rifiuti solidi urbani in una strada provinciale, ovviamente ritenendo di non essere né visto né filmato.

Al di là dell’indubbio marchio di inciviltà che detti comportamenti attribuiscono a chi li commette, è giusto dare uno sguardo alle normative, che dovrebbero porre in freno a tali turbative di vita sociale. Il decreto legislativo 152/2006, rubricato come “divieto di abbandono”, stabilisce che l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico è severamente vietato, come quello dello sversamento di sostanze liquide nelle acque superficiali e sotterranee.
L’articolo 256 di detto Decreto Legislativo, a livello sanzionatorio prevede che, chi realizzi o gestisca una qualunque azione di discarica non autorizzata, è punito con l’arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda fino ad €26.000.

Anche il semplice abbandono di rifiuti prevede una sanzione da €100 ad €600.

Il primo freno a detti comportamenti reprensibili è costituito dalle denunce e segnalazioni fatte dai comuni cittadini, dotati di maggior senso civico.
Dette segnalazioni possono essere sia verbali che scritte, e presentate alla Polizia Locale o al Sindaco. Un’altra normativa che affronta il problema è quella del Codice della Strada che, all’articolo 15, prevede una multa da €100 a €400, per chi getta rifiuti da un’auto in sosta o in movimento.
Spesso, per il malcostume di pochi, pagano le spese intere comunità: come ad esempio nel caso di abbandono di rifiuti davanti ai portoni d’ingresso degli stabili urbani, verbalizzato nei confronti dell’intero condominio con multa all’amministratore, considerato responsabile della gestione comune.
La giurisprudenza ha consolidato il concetto che, anche il proprietario dell’area dove si verifica l’illecito, ne è responsabile, e su di lui cade l’obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati.
Laddove non sia individuabile un proprietario, l’attività di raccolta e trasporto compete alle Amministrazioni Comunali, soprattutto quando si tratta di rifiuti speciali.
Ovviamente, la differenziazione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, è determinata dal grado di pericolosità che gli stessi assumono, nei confronti della salute pubblica.

Per maggiori informazioni è possibile richiedere la consulenza specifica dei legali dello Studio Legale Labonia.

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