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Spiagge, il Tar Campania blocca la proroga delle concessioni Attualità Provincia e Regione 

Spiagge, il Tar Campania blocca la proroga delle concessioni

Il TAR Campania (Salerno, Sez. II) n. 265-2021 che riconoscendo le ragioni del Comune di Camerota  , “disapplica” la proroga al 31.12.2033 prevista dalla Legge di Stabilità del 2019 (145-2018), richiesta da un concessionario ad un provvedimento autorizzativo di mantenimento di alcune strutture sull’ arenile sino al 31.12.2020 per contrasto con il diritto eurounitario. Oltre a ricordare tutti i precedenti in tal senso delle sentenze della Consulta, Corte di Giustizia U.E., Consiglio di Stato e vari TAR, interessante risulta essere “l’ appoggio” alle considerazioni dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella segnalazione AS1684 del 1° luglio 2020 nel parere AS1701 del 4 agosto 2020, ove ha stigmatizzato il contrasto dei provvedimenti amministrativi avallanti la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo con gli artt. 49 e 56 del TFUE, in quanto suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE: «… è nell’interesse del mercato – recita il menzionato parere AS1701 del 4 agosto 2020 – effettuare un attento bilanciamento tra i benefici di breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un orizzonte temporale più ampio. La concessione di proroghe in favore dei precedenti concessionari, infatti, rinvia ulteriormente il confronto competitivo per il mercato, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l’affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica.

Sulla stessa linea della valorizzazione procedure “di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento” si pone il T.A.R. Sicilia (Catania, sez. III) n. 82 del 14.01.2021, che su istanza di una società già presente nel settore della nautica, ha annullato la proroga al 31.12.2015 una concessione demaniale rilasciata a favore di una società che gestiva il porticciolo turistico di Ognina (CT) avente scadenza il 31.12.2011.

Il TAR “etneo”, dopo aver anch’esso rielaborato la ormai granitica giurisprudenza a favore della libera concorrenza e contraria alle proroghe generalizzate, ha ritenuto che valorizzando il contenuto dell’art. 18 del Regolamento di Attuazione al Cod. Nav. è possibile condurre ad individuare, mediante una disapplicazione per così dire “chirurgica” e circoscritta di detto articolo (cioè disapplicando il comma primo che  lascia mera discrezionalità all’ amministrazione concedente in quanto  in contrasto con il diritto eurounitario), una soluzione tale da garantire che la proroga di concessioni demaniali marittime già rilasciate avvenga sempre in base ad “una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”.

Dato quindi che nel caso di specie la proroga  ex lege  della concessione demaniale marittima  è avvenuta in base alla L.R.. n. 15/2005, il cui comma 3 dell’art. 1 dispone che “…le concessioni quadriennali in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono alla scadenza rinnovate per sei anni, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 42 del codice della navigazione, subordinatamente al pagamento dei canoni determinati dal decreto di cui all’articolo 3, comma 2…”, si deve concludere, sancisce il TAR, che erroneamente l’Amministrazione intimata non abbia, all’opposto, avviato – previa disapplicazione, per contrasto con l’art. 12 della direttiva 123/2006 UE, del terzo comma dell’art. 1 L.R. n. 15/2005 e dell’art. 18, primo comma, del Regolamento di Attuazione al Cod. Nav .- il procedimento di pubblicazione ed esame comparativo delle più domande (eventualmente) presentate a norma del (la residua parte) l’art. 18 del Regolamento di Attuazione al Cod. Nav.

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