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Sarno, “Comportamento antidemocratico del presidente del Consiglio”, Iannone (Fdi) porta il caso in Parlamento Politica Provincia e Regione 

Sarno, “Comportamento antidemocratico del presidente del Consiglio”, Iannone (Fdi) porta il caso in Parlamento

Consigli comunali convocati dall’opposizone disertati dalla maggioranza, dopo l’esposto al Prefetto di Salerno da parte dell’opposizione, il caso arriva in Parlamento. A portare il caso all’attenzione del ministro dell’Interno, con interrogazione a risposta scritta, è il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.
“Premesso che:-in data 25 settembre 2019, con nota prot. n. 40416, ai sensi dell’art. 43, 1 comma lett. l, del vigente Statuto Comunale di Sarno (SA) il quale testualmente dispone che “il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste” nonché dell’art. 49 del medesimo Statuto Comunale e dell’art. 25 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale ed, inoltre, dell’art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000, nove Consiglieri Comunali di minoranza consiliare (e, quindi, più di un quinto dei consiglieri comunali) richiedevano al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione di una seduta monotematica del Consiglio Comunale per “discutere, proporre e adottare provvedimenti incisivi ed efficaci per contrastare i fenomeni e di devianza e disagio giovanile nel territorio del Comune di Sarno”;- in data 4 novembre 2019 (ben oltre il termine di venti giorni previsto dal richiamato art. 43, 1 comma, lett. l, del vigente Statuto Comunale nonché dall’art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000), con avviso prot. 47592, il Presidente del Consiglio Comunale di Sarno provvedeva a convocare per il giorno 7 novembre 2019 la seduta straordinaria pubblica del Consiglio Comunale per la trattazione dell’argomento richiesto dalla minoranze consiliari;- in data 7 novembre 2019, la seduta del Consiglio Comunale di Sarno veniva, in seguito all’appello, dichiarata deserta dal Presidente del Consiglio Comunale per mancanza del numero legale (consiglieri presenti_____) che l’art. 28 del Regolamento del Consiglio Comunale fissa per la seduta di prima convocazione nella “metà più uno del numero dei Consiglieri assegnati” e l’art. 52 del vigente Statuto Comunale determina nel numero di 13 (tredici) Consiglieri assegnati”;- in data 14 novembre 2019, con nota prot. 49742, in considerazione del fatto che la seduta di prima convocazione del 7 novembre 2019 era stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale, i Consiglieri Comunali di minoranza chiedevano, ai sensi del richiamato art. 52 dello Statuto Comunale e dell’art. 30, 3 comma, del Regolamento del Consiglio Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione di una seduta di “seconda convocazione” per la trattazione del medesimo argomento proposto dalla minoranza consiliare;- in data 1 febbraio 2020, con avviso prot.n. 5493, il Presidente del Consiglio Comunale provvedeva a convocare per il giorno 6 febbraio 2020 la seduta straordinaria pubblica del Consiglio Comunale per la trattazione del medesimo argomento richiesto dalla minoranze consiliari;- in data 6 febbraio 2020, malgrado all’appello risultassero presenti 10 (dieci) Consiglieri Comunali su 24 (ventiquattro) e, quindi, nonostante fosse palesemente sussistente il numero legale previsto per le sedute di seconda convocazione dall’art. 52, commi 3 e 4, del vigente Statuto del Comune di Sarno il quale testualmente prevede che “3) Nella seduta di seconda convocazione è in ogni caso necessaria per la validità dell’adunanza la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati. 4) Nel computo del numero legale di cui ai precedenti commi 1 e 3 non si terrà conto della presenza del Sindaco.”, il Presidente del Consiglio Comunale, supportato dal parere del Segretario Comunale, dichiarava, in maniera del tutto inopinata, la seduta deserta per mancanza del numero legale, non tenendo alcun conto della nota con la quale i Consiglieri Comunali di minoranza presenti in aula chiedevano di proseguire i lavori della seduta, ai sensi dell’art. 52 commi 3 e 4 dello Statuto del Comune di Sarno e dell’art. 30 del Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Sarno, agli atti del Consiglio e protocollata poi al n.569/2020;
Considerato che:
-l’art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che ilPresidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste e che, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto;- la formulazione letterale della predetta norma lascia desumere che, nell’arco temporale di venti giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi sia la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti dal quinto dei consiglieri (cfr. ex multiis Parere Ministero dell’Interno 18 maggio 2017); – il diritto di iniziativa dei consiglieri comunali è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell’ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve (venti giorni). Il significato giuridicamente utile di tale procedura rafforzata di tutela va individuato nel fatto che l’ordinamento ritiene un valore essenziale del sistema democratico che alla minoranza sia assicurata effettività del diritto di iniziativa, e cioè del diritto di discussione in assemblea sull’argomento richiesto. Ove, così non fosse, grave ed evidente sarebbe la contraddizione fra tutela rafforzata del diritto di iniziativa e mancanza di limiti per la maggioranza di metterlo nel nulla (cfr. TAR Puglia n. 1022/2004);-l’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 demanda al Regolamento Comunale, “..nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto”, la determinazione del “numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute”, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”;-l’art. 30 del Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Sarno stabilisce che “…3. E’ seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all’ordine del giorno quella che succede in giorno diverso ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale…”;-l’art. 52, commi 3 e 4, del vigente Statuto del Comune di Sarno prevede che “3) Nella seduta di seconda convocazione è in ogni caso necessaria per la validità dell’adunanza la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati. 4) Nel computo del numero legale di cui ai precedenti commi 1 e 3 non si terrà conto della presenza del Sindaco.”;- sebbene, nel disciplinare la seduta di seconda convocazione, il Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Sarno non indichi espressamente il numero dei Consiglieri Comunali necessario per la sua validità, deve ritenersi direttamente applicabile il quorum previsto dallo stesso Statuto Comunale in base al principio di gerarchia delle fonti ed in conformità all’art. 7 del D.Lgs. n.267/2000 che disciplina l’adozione dei regolamenti comunali “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto” (cfr. TAR Lombardia, Brescia, n.2625 del 28 dicembre 2009; Parere Ministero Interno 21 Marzo 2019);- il c.d. “ostruzionismo di maggioranza” ovvero il comportamento preordinato al conseguimento della mancanza del numero legale delle assemblee rappresentative costituisce una inammissibile prevaricazione della maggioranza nei confronti delle minoranze, alle quali viene impedito di esercitare il proprio ruolo di opposizione e quindi l’esercizio di un diritto politico costituzionalmente garantito. L’art. 49 della Costituzione preclude ai partiti politici e ai loro rappresentanti “…qualunque opera non solo di aperto sabotaggio ma anche di subdola, lenta e surrettizia erosione delle istituzioni democratiche…” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I 18/7/2006, n. 1181);- ove, solo per ipotesi, volesse ritenersi che la seduta del 6 febbraio 2020 sia stata inopinatamante ed in maniera illegittima – in quanto in contrasto con precise disposizioni legislative, statutarie e regolamentari oltre che con le esplicite richieste della minoranza consiliare – convocata “in prima convocazione” anziché “in seconda convocazione”, il comportamento del Presidente del Consiglio Comunale dovrebbe ritenersi comunque censurabile non solo sul piano politico come già, in una ipotesi simile, la magistratura ordinaria ha avuto modo di evidenziare, ritenendo illegittimo ed illecito il comportamento di un Sindaco che, anche nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale,disattendendo specifiche e reiterate richieste della minoranza consiliare, disponeva sistematicamente la riunione del Consiglio Comunale in unica convocazione, anziché fissare, per la seconda convocazione un diverso giorno e, in tal modo, ritenendo sempre applicabile il più elevato “quorum” di presenze richiesto per la validità della prima convocazione, impedendo, mediante l’allontanamento dei consiglieri di maggioranza, il raggiungimento di detto “quorum” e, pertanto, la possibilità di adottare delibere (cfr. Cass. pen. Sez. VI, 30/11/1998, n. 2173).
Chiede:
se al Ministro in indirizzo risulti che per i fatti descritti in premessa ci sia stato l’autorevole intervento del Prefetto di SALERNO al fine di ripristinare e ristabilire il rispetto delle norme legislative, statutarie e regolamentari poste a tutela ed a garanzia dell’esercizio dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai Consiglieri di minoranza;
se il Ministro ritenga che ripristinare le regole del gioco democratico significhi garantire l’interesse della città di Sarno e del prosieguo delle necessarie attività amministrative, improntate ai criteri di legittimità e trasparenza essenziali per il vivere civile.

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