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Salerno, Cammarota: “Il Fusandola non poteva essere tombato” Provincia Provincia e Regione 

Salerno, Cammarota: “Il Fusandola non poteva essere tombato”

“Il Fusandola non poteva essere tombato e non poteva essere deviato. Questo emerge dalla lettura della sentenza della dottoressa Pacifico e soprattutto dalla incontestata perizia che ne costituisce l’impalcatura. Questo, al di là delle responsabilità personali o del prosieguo dei giudizi”.

Così il presidente della commissione trasparenza del Comune di Salerno, Antonio Cammarota, in merito alla vicenda legata alla deviazione del torrente Fusandola e al recente deposito delle motivazioni della sentenza che hanno portato alla condanna di uno degli imputati.

«Si apre ora – spiega Cammarota – una vicenda che coinvolge a pieno titolo il Comune di Salerno, che già avrebbe dovuto costituirsi parte civile nell’ambito del processo in corso. Mancata costituzione che è stata già oggetto di una seduta di commissione trasparenza e che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti».

«Ma dalla lettura della sentenza emerge la necessità di un immediato intervento da parte del Comune di Salerno con il conseguente ripristino del tracciato del torrente Fusandola così come era, con tutti gli annessi e connessi, ad iniziare dalle strade pubbliche stravolte nell’ambito dell’intervento di Santa Teresa e quindi del Crescent e di Piazza della Libertà, per esigenze non solo ambientali ma di sicurezza e quindi con la massima urgenza».

«Farò apposita istanza al sindaco di Salerno e ai dirigenti che provvedano, secondo le proprie competenze e i propri obblighi, ogni azione effetto di questa sentenza che chiederemo e notificheremo a tutti gli interessanti».

In più, ribadisce Cammarota: «Sulla costituzione di parte civile nell’ambito dei procedimenti penali legati all’intervento di Santa Teresa approfondiremo ancora una volta in commissione trasparenza. La costituzione di parte civile non è potere libero che dipende al gradimento o meno del processo. Nel corso degli anni si sono spesi soldi pubblici a favore di avvocati per costituzioni di parte civile in processi in cui l’interesse pubblico era alquanto discutibile».

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