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RUMORI MOLESTI E DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA L'Avvocato risponde 

RUMORI MOLESTI E DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

Ormai siamo diventati sempre meno disponibili verso tutto ciò che ci circonda e, anche il minimo fastidio o disturbo al nostro sistema di vita, ci crea uno stato di intolleranza, rendendoci sempre più irascibili.

Gli inglesi, come loro costume, sono riusciti a sintetizzare questo stato d’animo con l’acronimo “nimby” che, traslato in italiano, ha il significato di “non nel mio cortile”.
Ovvero fate ciò che volete, ma lontano da me.

È di questi giorni la notizia, pubblicata su Repubblica, inerente l’ipotesi di chiusura del Conservatorio Musicale di Parma, perché i “rumori” delle prove d’orchestra, disturberebbero il lavoro di molti studi professionali, che si trovano nelle vicinanze della struttura.
Sembrerebbe uno scherzo, ma purtroppo è tutto vero.

In attesa della pronuncia definitiva del Tar sulla vicenda, facciamo la solita carrellata tra le nostre norme giuridiche, per renderci conto di quali siano le disposizioni sulla materia.

Anche alla luce di sentenze della Cassazione, di cui citiamo per tutte la numero 40329/2014, chiaro è l’orientamento dettato dall’articolo 659 Codice Penale, in riferimento al disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Nello stesso articolo, si stabilisce che chiunque, anche abusando di strumenti sonori, crei turbativa agli altri, è punibile con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a €300. La Corte ha sostenuto che si tratta di un reato di pericolo concreto, ovvero non serve che il disturbo venga realmente recato ad una o più persone, ma è sufficiente che il comportamento crei una idoneità potenziale, dimostrabile ed in termini di concreta sussistenza.

L’invadenza delle fonti sonore è legalmente rilevabile attraverso misurazioni strumentali, che ne indicano l’intensità.
Demandato alla valutazione del giudice di merito, l’accertamento sulla sussistenza del reato.

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