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Patteggiamento per l’odontotecnico, l’avvocato difensore: “Nessun risarcimento del danno, il giudice non l’ha previsto” Cronaca Provincia e Regione 

Patteggiamento per l’odontotecnico, l’avvocato difensore: “Nessun risarcimento del danno, il giudice non l’ha previsto”

Patteggiamento per l’odontotecnico, il difensore dell’imputato, avvocato Teresa Moreno, evidenzia che “la sentenza di applicazione sulla pena su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p. non è una sentenza di condanna nè una affermazione di responsabilità. Proprio per questo il Giudice monocratico, nella sentenza non ha provveduto assolutamente a pronunciarsi su un’eventuale azione di risarcimento del danno nè tanto meno a rimandare la valutazione dello stesso in altra sede, limitandosi unicamente a determinarsi sulle spese legali (onorari) del patrocinatore di parte civile che, come da codice di procedura penale, sono automaticamente poste a carico dell’imputato senza che questo indichi alcuna responsabilità di sorta riguardo quanto indicato nel capo di imputaizone.

Sarà la sede dibattimentale a valutare il materiale agli atti (peraltro trattasi di consulenze tecniche prodotte al Pubblico Ministero dalla persona offesa e non da consulenti della Procura della Repubblica) e giudicare se, a carico dell’imputato che ha deciso di proseguire il giudizio, vi sia una eventuale responsabilità penale e se vi siano validi ed oggettivi estremi di risarcimento laddove la persona offesa decida di coltivare la costituzione di parte civile anche in questo giudizio.

Dunque, risulta evidente come non vi sia stata alcuna affermazione della penale responsabilità di alcuno e come la parte civile non abbia ancora visto riconosciuto alcun ristoro non essendovi stata alcuna determinazione in merito e come anche quanto indicato nell’articolo citato su tal punto sia non solo erroneo ma assolutamente non rispondente al vero.

Altresì, il precedente Tribunale monocratico nel  ritenere non congruo l’accordo sulla pena pecuniaria non “rispedì gli atti in Procura”,  perchè semplicemente ha rimesso gli atti al proprio sostituto tabellare quindi altro Giudice monocratico”. (ma. me.)

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