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Nocera Inferiore, ordinanza del sindaco: restrizioni per le feste Provincia Provincia e Regione 

Nocera Inferiore, ordinanza del sindaco: restrizioni per le feste

Festività, ordinanza del sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato: “PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dal Consiglio dei Ministri, da ultimo fino al 31 marzo 2022, in data 14 dicembre 2021;

VISTO il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 1, a mente del quale “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita’ di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu’ misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilita’ di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus” e l’art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attivita’ di loro competenza e senza incisione delle attivita’ produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”;

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii. e in particolare, l’art. 1 a mente del quale “(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita’ economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanita’ e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo’ introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative.”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 18 giugno 2021, recante (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano) che ha disposto l’applicazione delle misure relative alla zona bianca al territorio della Regione Campania;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in “zona bianca” le cui misure sono state prorogate al 30 ottobre 2021 con Ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2021;

VISTE – le Ordinanze della Regione Campania:
– n.27 del 15 dicembre 2021 – “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni di prevenzione sanitaria relative al periodo 23 dicembre 2021 – 1 gennaio 2022;
– n. 28 del 19 dicembre 2021 – “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in materia di feste ed eventi in discoteche, sale da ballo e locali assimilati. Conferma, con precisazioni, dell’ordinanza n.27 del 15 dicembre 2021”.

PRESO ATTO che le suddette ordinanze dispongono che:
(…) 1.1. con decorrenza immediata e fino al 1 gennaio 2022:
– è fatto divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento.
Si precisa che lo svolgimento dell’attività di ristorazione, anche presso le strutture alberghiere, resta consentita nel rispetto dei protocolli vigenti e con esclusione di attività di ballo;
1.2.restano confermate le disposizioni dell’ordinanza n.27 del 15 dicembre 2021, e, per l’effetto:
– a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022:
1.2.1. per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti i bar e gli altri esercizi di ristorazione, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto;
1.2.2. nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
1.2.3. è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all’aperto);
– nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022:
1.2.4. dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua. Si precisa che il divieto non riguarda le strutture con modalità di vendita “drive through”, con sistema di ordine, pagamento e ritiro direttamente in macchina. (…)

RICHIAMATI
– l’art 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii – TUEL – che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri fissati dalla Regione;
– l’articolo 54 comma 4 del succitato decreto legislativo che consente al Sindaco di adottare, in coerenza con la normativa emergenziale vigente, provvedimenti contingibili e urgenti limitativi della libertà di stazionamento che siano in grado di contrastare efficacemente il fenomeno dell’eccessivo sovraffollamento di zone della città, nonché il successivo comma 6 che consente al Sindaco, in casi di emergenza ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
– l’art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

RAVVISATA la necessità di predisporre sul territorio comunale, in occasione delle festività natalizie, misure limitative al fine di scongiurare l’aggravamento dell’attuale situazione epidemiologica; L
ORDINA

altresì nei giorni 24, 25,26, 31 dicembre 2021 E 1 gennaio 2022:

– il divieto per tutti gli esercizi commerciali ed artigianali di emissioni sonore su pubblica via generate a mezzo di casse acustiche e/o intrattenimenti musicali, per l’intero arco della giornata;

– il divieto di commercio ambulante alimentare (pizze, fritti, zeppolerie, street food e similari) poiché attività che si prestano all’assembramento di persone per il consumo su strada;

– la chiusura dei distributori automatici di bevande H24 dalle ore 12 alle ore 7 del giorno successivo in ragione del facile assembrarsi di persone e giovanissimi dinanzi agli stessi;

– il divieto di vendita di bevande alcoliche per gli esercizi commerciali di generi alimentari (quali salumerie, supermercati e similari dalle ore 12 alle ore 7 del giorno successivo, in quanto suscettibili più facilmente in detta fascia oraria e secondo consolidata esperienza degli anni passati, di essere acquistati presso i predetti esercizi e consumati su strada.

AVVERTE CHE

salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento e’ punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita’.
Si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni.
Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada.
Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.
Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’ applicata nella misura massima. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 9-bis del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è sanzionata secondo quanto disposto dall’art. 13 del medesimo decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74.
Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.
Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all’articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli”.

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