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INPS INDENNITÀ “600 EURO” DI MARZO: INOLTRO DOMANDA ENTRO IL 3 GIUGNO Economia Primo piano 

INPS INDENNITÀ “600 EURO” DI MARZO: INOLTRO DOMANDA ENTRO IL 3 GIUGNO

L’art. 84, co. 14, DL n. 34/2020 (cd. DL Rilancio) ha stabilito che decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto si perde il diritto di richiedere le indennità riconosciute dal DL Cura Italia (DL n. 18/2020 convertito con mod. in L. n. 27/2020) relative al mese di marzo 2020.
Pertanto entro il prossimo 3 giugno è necessario procedere all’invio della domanda.Le indennità riconosciute per il mese di marzo riguardano:
– i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
– i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago
– i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
– i lavoratori del settore agricolo
– i lavoratori dello spettacolo.
Entro il prossimo 3 giugno (15 giorni dal 19 maggio 2020 data di pubblicazione del DL Rilancio) al fine di non perdere il diritto in questione è necessario precedere all’inoltro della domanda.
Chi ha già richiesto l’indennità e l’ha ricevuta o è in attesa di riceverla non dovrà presentare nuova domanda per il mese di Aprile in quanto la mensilità sarà attribuita in modo automatico dall’Inps.
In merito alla domanda i lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, per poter ricevere la prestazione di interesse possono presentare in via telematica all’INPS la relativa domanda utilizzando i canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati sul sito internet dell’Inps (Messaggio Inps n. 1288/2020).
L’accesso alle domande on line di indennità di 600 euro è stato collocato direttamente nella home page del sito ed è reso disponibile a tutti i cittadini con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario (Messaggio Inps n. 1464/2020).
A tal fine dato il carattere emergenziale delle prestazioni i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS (Circolare Inps n. 49/2020).
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
– PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– Carta nazionale dei servizi (CNS).
Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali è possibile accedere in modalità semplificata ai relativi servizi del portale Inps.
La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio previo inserimento della sola prima parte del PIN ricevuto via SMS o e-mail dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.
Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line (Messaggio Inps n. 1381/2020).
In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Anche in questo caso il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Inoltre come ribadito con comunicato Inps 26 maggio il decreto Rilancio ha introdotto la cumulabilità delle misure di sostegno al reddito legate all’emergenza pandemica con l’assegno ordinario di invalidità.
La cumulabilità riguarda anche l’indennità COVID-19 da 600 euro di marzo 2020 prevista dal decreto Cura Italia.
Pertanto chi ha avuto la domanda respinta a seguito del riesame d’ufficio potrà ricevere il pagamento dell’indennità di marzo mentre i beneficiari di assegno ordinario di invalidità che non abbiano ancora presentato la domanda per l’indennità di marzo potranno richiederla entro il 3 giugno 2020 tramite il servizio dedicato.







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