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INFORTUNI SUL LAVORO E NORMATIVA VIGENTE L'Avvocato risponde 

INFORTUNI SUL LAVORO E NORMATIVA VIGENTE

Ancora di recente, nella cronaca del nostro giornale, la notizia di un incidente sul lavoro a Palinuro, che ha prodotto gravi danni fisici ad un operaio.
Purtroppo sono situazioni annoverate quasi quotidianamente e che determinano drammi personali e familiari per i singoli, oltre ad un diffuso disagio sociale, per il gran numero di problematiche che innescano.
Ci corre l’obbligo di porre un distinguo sulle responsabilità di tali tristi eventi, determinati spesso dalla superficialità dei lavoratori, che non pongono in essere le procedure previste ma, molte volte, prodotte dagli stessi datori di lavoro, che soprassiedono ai dovuti controlli, per quanto obbligatori ed indispensabili.
Come sempre uno sguardo alla normativa vigente.
La copertura agli infortuni sul lavoro, sia che essi portino al decesso o all’invalidità, sono codificati dalla Legge n. 1124/1965, che ne regola la conduzione.
La sicurezza in ambienti di lavoro fa invece riferimento al testo del Decreto Legge n.81/2008.
L’INAIL è l’istituzione preposta all’indennizzo degli infortuni sul lavoro: di fatto il giorno del sinistro ed i tre successivi, sono retribuiti interamente dai datori di lavoro mentre, dal quinto giorno di inabilità temporanea fino a guarigione, interviene l’Istituto, a copertura dell’intero periodo. Ovviamente, i “Contratti Collettivi di Lavoro”, sanciscono il diritto alla conservazione del posto, per un periodo di tempo in essi stabilito. Normalmente si ha diritto ad una copertura fino a 6 mesi, per mantenere i propri diritti conservativi.
Varie sono le tipologie riconosciute dalla normativa vigente: dall’inabilità temporanea superiore a 3 giorni senza postumi permanenti, a quella permanente riferita a postumi superiori al 5%, senza considerare, purtroppo, i tragici eventi di decesso del lavoratore.
Ovviamente, sono esclusi dall’indennizzo gli infortuni causati da abuso di alcol e sostanze stupefacenti, o dalla mancanza delle dovute autorizzazioni amministrative, a svolgere determinate attività lavorative.
Fino a 40 giorni di invalidità, l’infortunato può attivare personalmente un’azione penale nei confronti degli eventuali responsabili, che invece procede d’ufficio per danni superiori ha detti limiti temporali.

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