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Fondi per il compost, la Cassazione respinge il ricorso della Fisciano Sviluppo Provincia Provincia e Regione 

Fondi per il compost, la Cassazione respinge il ricorso della Fisciano Sviluppo

Fisciano Sviluppo, ancora un no dalla Corte di Cassazione con motivazioni rese note in questi giorni. Il no dei giudici ermellini allo sblocco delle somme incassate nell’ambito del progetto del sito di compostaggio, finito al centro di un’inchiesta della Procura di Nocera Inferiore riguardante una presunta truffa sulle planimetrie inviate alla Regione per ottenere l’anticipo del 10% e una procedura agevolata. Dei fondi inizialmente sequestrati (1 milione e 950mila euro), il Riesame di Salerno aveva accolto la richiesta di dissequestro per circa la metà della cifra, in possesso del Comune di Fisciano. Non era andata così per le risorse incamerate dalla società partecipata, guidata dal manager Andrea Pirone, rimaste bloccate anche dopo la pronuncia della Cassazione e ritenute «ingiusto profitto». Nel frattempo – scrive la Città rendendo note le motivazioni dei magistrati del Palazzaccio romano-i vertici della partecipata avevano avviato un percorso parallelo, con l’istanza di dissequestro direttamente al giudice per le indagini preliminari che a marzo 2021 aveva ordinato il congelamento dei fondi. Il gip aveva però rigettato la richiesta e la Fisciano Sviluppo anche qui si era rivolta al Riesame, andando però incontro a un ulteriore rigetto. Quindi il ricorso alla Suprema Corte, che già a febbraio si era espressa contro la partecipata, rendendo definitivo il provvedimento di sequestro. Ora per la Fisciano Sviluppo è arrivata una nuova bocciatura: in questa circostanza il ricorso censurava «la decisione del Riesame che ha qualificato non ammissibile l’appello contro l’ordinanza del Gip in quanto ripetitiva di doglianze proposte nella prima impugnazione cautelare, e sostiene che l’istanza di revoca del sequestro era invece fondata su un elemento di novità, costituito dalla richiesta di restituzione della somma di 531.128 euro, corrispondente al valore di acquisto delle aree interessate». Veniva inoltre contestata la mancanza del presupposto degli artifici «quanto ai criteri fissati dalla Regione Campania per l’ammissione e per la revoca del finanziamento dell’impianto di compostaggio. È l’autorità amministrativa a dirigere la realizzazione delle aree di compostaggio per mezzo dei soggetti attuatori fino al loro completamento. Competendo a essa ogni verifica sulle fasi intermedie dell’iter di realizzazione, l’intervento del giudice penale non sarebbe consentito prima della conclusione dei lavori». Sempre la Fisciano Sviluppo sottolineava la sua estraneità rispetto «alla localizzazione dell’impianto, alla sua fattibilità e al costo degli espropri».
Motivazioni che però la Cassazione ha respinto in toto, ritenendo inammissibile il ricorso e affermando che «nella vicenda in esame non sussiste alcuna violazione di legge né emerge alcun elemento di novità, tale da consentire il superamento del giudicato cautelare». Confermate le precedenti valutazioni sul cosiddetto ingiusto profitto: «A fronte di un’errata individuazione dell’area rilevante la società ha fruito di una procedura più snella, la quale da una parte non necessitava della valutazione di impatto ambientale. Tale anomalia ha impedito all’ente regionale di esercitare la discrezionalità riservata allo stesso. Il silenzio circa dati rilevanti, quale la localizzazione della particella su cui realizzare l’impianto ha costituito un artifizio idoneo a trarre in inganno l’amministrazione. Il Tribunale di Salerno ha poi valorizzato un’ulteriore anomalia posta in essere dal Comune di Fisciano, il quale, dopo aver designato la società quale soggetto attuatore, in un secondo momento, senza alcuna giustificazione ha agito esso stesso come soggetto attuatore, in contrasto con gli obiettivi di economicità ed efficienza».

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