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Dipendente dell’Asl Salerno mobbizzata dal primario, ora l’Azienda dovrà risarcirla Cronaca Primo piano 

Dipendente dell’Asl Salerno mobbizzata dal primario, ora l’Azienda dovrà risarcirla

Vessata e perseguitata dal dirigente del reparto ospedaliero; messa da parte e poi letteralmente confinata in una stanza: in poche parole “mobbizzata”. Un comportamento lesivo della sua dignità, tanto che ora l’Asl dovrà risarcire il danno alla sua dipendente, quantificato in 40mila euro. È quanto stabilito dai giudici della Cassazione che hanno respinto il ricorso presentato dall’Azienda salernitana contro la sentenza emessa dai giudici della Corte d’Appello di Salerno. Nel procedimento di secondo grado la Corte, nella sostanza, condivise le conclusioni alle quali era giunto il primo giudice: «a fronte della dettagliata esposizione contenuta nel ricorso di numerosi e gravi comportamentivessatori subiti, la Asl aveva solo fatto levasulla legittimità degli ordini di servizio e nonaveva contestato in modo specifico le circostanze di fatto, da ritenersi acclarate nella loro materialità storica»; i testimoniascoltati «avevano confermato le condotte tenute dal dirigente del servizio (…) e la stessa Azienda aveva ammesso che traquest’ultimo e la dipendente vi era una palese inimicizia, che, evidentemente, aveva costituito il “collante” delle plurime condotte mobbizzanti tenute dalresponsabile della struttura. L’azienda, inoltre, «aveva finito per ammetterel’inadeguatezza del locale nel quale la ricorrente era stata collocata, con evidente finalità di punitiva emarginazione, finalità confermata dalle dichiarazioni testimoniali». Per i giudici l’Asl Salerno «avrebbe dovuto vigilare sull’operato del dirigente ed adottare le opportune misure, tanto più che dalla produzione documentale emergeva che le condotte tenute dal responsabile del reparto erano state reiteratamente segnalate». Per i giudici di primo e secondo grado, dunque, sussistevano, «gli elementi costitutivi del mobbing, ossia la molteplicità dei comportamenti persecutori, l’evento lesivo della salute o della personalità della dipendente, il nesso eziologico tra condotta e pregiudizio subito dal lavoratore, l’intento persecutorio ».

Il ricorso dell’Asl. L’Asl, nel suo ricorso, ha sostanzialmente contestato la sentenza, sostenendo, tra l’altro, che essendosi gli episodi verifcati presso una sede periferica dell’Azienda, «il datore di lavoro non era a conoscenza di particolari che consentissero una contestazione più specifica»; che i provvedimenti adottati dal proprio dirigente «rientravano nei poteri di quest’ultimo e tenevano conto delle esigenze di servizio», tant’è che, al più, si poteva configurare una «incompatibilità caratteriale» tra il dirigente la dipendente. La stessa Asl contesta le conclusioni a cui era arrivato il consulente tecnico d’ufficio, sostenendo che la condizione ansiosa- depressiva in cui si trovava la dipendente «non è necessariamente espressione di malattia »; e che nel caso specifico doveva essere esclusa, visto che la dipendente «non si era assentata dal lavoro per lunghi periodi, non aveva fatto uso di farmaciansiolitici o antidepressivi, non presentava un funzionamento psicosociale insoddisfacente». Nel giudizio s’ è costituita anche la ricorrente che, dal canto suo, ha contestato la quantificazione del danno, chiedendo un risarcimento di oltre 114mila euro, a cui aggiungere i danni morale e biologico.

L’ordinanza della Cassazione. Alla fine i giudici hanno respinto entrambi i ricorsi. La condotta di mobbing da parte di un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima «non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro», soprattutto quando quest’ultimo «sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo e non abbia nè vigilato sul comportamento del proprio dipendente né adottato misure per prevenire la causazione del danno». I giudici osservano che da questi principi di diritto «non si è discostato il giudice di appello che ha accertato, in fatto, i plurimi comportamenti lesivi della dignità della dipendente, tutti ispirati da palese «inimicizia» e volti alla sua emarginazione e dei quali la dirigenza aziendale era stata portata a conoscenza, perché ripetutamente segnalati dalla stessa». L’Asl, dunque, doveva intervenire. E non averlo fatto gli costerà ora 40mila euro. Per quanto riguarda il ricorso della dipendente sulla quantificazione del danno, i giudici della Suprema Corte hanno comunque ritenuto congrua la somma stabilita in Appello. Fonte: La Città di Salerno

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