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Covid 19, nuova ordinanza di De Luca: “Trenitalia e Italo devono comunicare i viaggiatori” Attualità Primo piano 

Covid 19, nuova ordinanza di De Luca: “Trenitalia e Italo devono comunicare i viaggiatori”

Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 10 maggio 2020, ferme restando le misure statali e
regionali vigenti, sul territorio regionale si osservano le seguenti ulteriori disposizioni

A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel
territorio regionale, è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze
lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:
– di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al
Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina
generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione
Campania;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento
per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;
– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della
ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente
determinazione.
E’ fatto obbligo, ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza
su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi
regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle
AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche
dell’Alta velocità, del territorio.
A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e
presso le altre, che saranno individuate dall’Unità di Crisi regionale e dalla stessa comunicate ai
Comuni interessati e alle ASL competenti, con treni che effettuano collegamenti interregionali,
ovvero ai caselli autostradali, all’aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è fatto
obbligo di:
– sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a
37,5 °C, a test rapido Covid-19 secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, caselli o
altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
– autocertificare il luogo ove sarà osservato l’isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia
motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché
l’impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR.
Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 1.3, d’intesa con la Protezione civile
regionale, la Polfer e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il
Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI,
è fatto obbligo di assicurare l’organizzazione di singole postazioni di verifica per l’identificazione dei
passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea,
la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti,
alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza.
A cura di Trenitalia e NTV è fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti
i convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli
obblighi in capo ai viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane. Ai concessionari autostradali
è fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni di cui al punto 1.1 del presente
provvedimento all’utenza.
A tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio
regionale è fatto obbligo di comunicare quotidianamente all’Unità di Crisi Regionale, istituita con
DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso
dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonchè le ulteriori consegne
eventualmente già previste o programmate

A tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente è fatto obbligo di segnalare all’Unità di
Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., i nominativi e la destinazione
di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio regionale.
Ai soggetti di cui al punto 1.6 e 1.7 è fatto obbligo di dare massima diffusione, presso la propria
utenza, alle disposizioni di cui al presente provvedimento.
L’Unità di Crisi regionale, acquisiti i nominativi e le informazioni di cui al precedente punto 1.6
e 1.7, provvederà ad inoltrarli ai Comuni e alle ASL competenti per territorio, per l’attivazione dei
controlli sul rispetto degli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza e – ove necessario- dei protocolli
sanitari previsti, nonché -nell’ottica di collaborazione istituzionale- alla Prefettura competente per
territorio, onde agevolare le verifiche di competenza.
E’ fatta espressa raccomandazione a tutti gli Enti ed Autorità competenti, di compiere, a
decorrere dalla data del 4 maggio e fino al 10 maggio 2020, ogni sforzo volto ad intensificare le
attività di competenza relative ai controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed
aeroporti onde assicurare il rispetto delle misure stabilite con la presente ordinanza.

E’ fatto divieto di rientro da altre regioni italiane nonché dall’estero ai luoghi di residenza,
domicilio o dimora situati nelle isole di Capri, Ischia e Procida, salvo che ai soggetti stabilmente
risiedenti nelle indicate località che ivi rientrino e fatti salvi gli obblighi indicati ai precedenti 1.1 e
1.3.
Restano consentiti gli arrivi nel territorio regionale e sulle isole del golfo di Napoli da altre regioni
italiane e dall’estero – ove consentito dalle vigenti disposizioni statali- che siano motivati da
comprovate esigenze di lavoro (spostamenti da e per il luogo di lavoro), di assoluta urgenza ovvero
per motivi di salute.
E’ fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge
n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non
sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche’ i soggetti con forme di disabilita’
non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è
comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati.
E’ consentito svolgere individualmente attivita’ motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso
obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge
n.18/2020) in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori o le persone non
completamente autosufficienti, nei pressi della propria abitazione e comunque con obbligo di
distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti
allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti- nelle seguenti fasce orarie:
– ore 6,30-8,30;
– ore 19,00-22,00.

Non è consentito svolgere attività di corsa, footing o jogging nelle aree pubbliche ed aperte al
pubblico.
Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza
limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e
consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione,
confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 all’Ordinanza
n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020.
Resta vietata la vendita con
asporto, nelle more della definizione, anche con l’Unità di crisi regionale, delle misure organizzative
volte ad evitare assembramenti e conseguenziale aumento del rischio epidemiologico.

E’ consentita l’attività di commercio al dettaglio di carta, cartone, cartolerie, librerie ed esercizi
similari senza i limiti di orario introdotti dalle Ordinanze regionali vigenti sino al 3 maggio 2020, e
salvo l’obbligo di osservanza delle misure precauzionali adottate con il documento Allegato 2
all’Ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 di pari data.
Sono approvate le Misure precauzionali relative all’attività di trasporto pubblico allegate sub 1 al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al
presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro
3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5
a 30 giorni).

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