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Cassazione: niente mantenimento al coniuge che ha instaurato una convivenza Attualità 

Cassazione: niente mantenimento al coniuge che ha instaurato una convivenza

In tema di crisi familiare, se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l’obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all’assegno.

Lo puntualizza la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 34728/2023. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 12 dicembre.

La prova dell’esistenza di un tale legame, argomentano i giudici di piazza Cavour, deve essere data dal coniuge gravato dall’obbligo di corrispondere assegno.

Dalla prova della stabilità e continuità della convivenza può presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune; ma nel caso in cui difetti la coabitazione, la prova dovrà essere rigorosa, dovendosi dimostrare che, stante il comune progetto di vita, i partner si prestano assistenza morale e materiale.

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