I COMPORTAMENTI SBAGLIATI NELLA VITA PRIVATA POSSONO INFICIARE IL RAPPORTO DI LAVORO?
La giurisprudenza, come ci illustra l’avvocato Simone Labonia, si sta allineando su una linea di giudizio univoca.
Il rapporto di lavoro non è una parentesi isolata nella vita privata del dipendente. Esistono infatti comportamenti commessi al di fuori dell’orario e dell’ambiente di lavoro che, per la loro gravità e per le caratteristiche del rapporto, possono incidere sul vincolo fiduciario con il datore e arrivare a giustificare il licenziamento.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, confermando il licenziamento di un lavoratore, coinvolto in uno spaccio di droga.
Il principio, però, non significa che il datore possa controllare o sanzionare indiscriminatamente la vita privata del dipendente.
La regola generale è che i comportamenti estranei all’esecuzione della prestazione lavorativa sono irrilevanti sul piano disciplinare.
Possono diventare invece rilevanti quando, per gravità e caratteristiche concrete, siano idonei a compromettere la fiducia necessaria alla prosecuzione del rapporto.
Il fondamento si trova innanzitutto nell’articolo 2119 del Codice civile, che consente il licenziamento per giusta causa quando si verifichi una situazione tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.
La Cassazione ha chiarito da tempo che la condotta extralavorativa può assumere rilievo quando il lavoratore, anche nella propria vita privata, ponga in essere comportamenti capaci di ledere gli interessi morali o materiali dell’impresa oppure di compromettere il rapporto fiduciario.
Ma non esiste alcun automatismo tra reato commesso fuori dal lavoro e licenziamento. È necessario verificare concretamente se quel comportamento sia incompatibile con la prosecuzione del rapporto, considerando la natura delle mansioni, il ruolo ricoperto, il grado di affidamento richiesto e l’effettiva incidenza della condotta sull’immagine o sugli interessi dell’azienda.
Il punto, dunque, è l’equilibrio tra vita privata e affidabilità professionale. Il dipendente non perde il diritto alla propria sfera personale, ma quando un comportamento particolarmente grave rende oggettivamente incompatibile la sua permanenza nell’organizzazione, il datore può arrivare al licenziamento. La fiducia, tuttavia, deve essere realmente incrinata e il giudizio deve essere concreto e proporzionato: non basta la semplice riprovazione morale per trasformare un fatto privato in una giusta causa di licenziamento.





