ERO IN MALATTIA E MI HANNO RIPRESO IN SPIAGGIA INVIANDO UNA FOTO AL MIO CAPO! QUALI CONSEGUENZE?
Spesso, per collaborazione o per invidia, le persone compiono gesti di delazione opinabili: l’avvocato Simone Labonia ci illustra gli aspetti della questione.
L’invio al datore di lavoro di una fotografia che ritrae un dipendente, formalmente in malattia, mentre si trova in spiaggia a prendere il sole apre una questione giuridica delicata, sospesa tra diritto di segnalazione, tutela della privacy e correttezza dei rapporti lavorativi.
In linea generale, la condotta di chi trasmette tale immagine non è automaticamente illecita. Se la fotografia è stata scattata in un luogo pubblico, senza artifici o intrusioni nella sfera privata, e viene inoltrata al datore con l’intento di segnalare un possibile abuso (ossia una falsa malattia), si può ritenere prevalente l’interesse alla tutela dell’organizzazione aziendale. Tuttavia, questo principio non è assoluto e deve essere bilanciato con il diritto alla riservatezza del lavoratore.
Il primo nodo riguarda proprio la liceità della raccolta e diffusione dell’immagine. Se lo scatto è avvenuto in modo lecito, ad esempio su una spiaggia accessibile al pubblico e senza modalità invasive o persecutorie, difficilmente si potrà configurare un reato. Diversamente, se la foto è frutto di pedinamenti insistenti, appostamenti o violazioni della sfera privata, si potrebbe profilare un’ipotesi di illecito civile o addirittura penale.
Sul versante del lavoratore, la situazione è altrettanto complessa. Essere in malattia non implica necessariamente l’obbligo di permanere in casa. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il dipendente possa svolgere attività compatibili con lo stato patologico, purché non ritardino o compromettano la guarigione. Una giornata al mare, quindi, non è di per sé prova di simulazione della malattia: molto dipende dalla patologia certificata. Un conto è una frattura immobilizzante, altro è una sindrome ansiosa o uno stato depressivo, per i quali un contesto rilassante potrebbe addirittura essere coerente con il percorso di recupero.
Il datore di lavoro, ricevuta la segnalazione, non può adottare automaticamente sanzioni disciplinari. È tenuto a verificare la situazione, eventualmente attivando controlli medico-legali o richiedendo chiarimenti al dipendente. Solo se emerge che il comportamento è incompatibile con la malattia dichiarata o idoneo a ritardarne la guarigione, si potrà procedere disciplinarmente, fino al licenziamento nei casi più gravi.
Se la segnalazione è fatta in buona fede e su basi concrete, difficilmente sarà sanzionabile. Ma se emerge un intento diffamatorio o ritorsivo, oppure se l’immagine viene diffusa oltre il necessario, si potrebbe incorrere in responsabilità per violazione della privacy o per danno all’immagine del lavoratore.
Non esiste una risposta univoca: la liceità del comportamento dipende dalle modalità di acquisizione della foto, dall’uso che se ne fa e dal contesto complessivo. Ancora una volta, è il principio di proporzionalità a fare da guida nel bilanciamento tra interessi contrapposti.





