VORREI CAPIRE UNA VOLTA PER TUTTE: COSA SUCCEDERÀ AL TREDICENNE CHE HA TENTATO DI UCCIDERE LA PROF?
Risponde l’avvocato Simone Labonia, spiegando la normativa vigente, che a molti potrà apparire inadeguata!
Il recente caso del tredicenne che ha accoltellato la propria insegnante ha riacceso il dibattito sulla responsabilità penale dei minori e sull’adeguatezza del sistema normativo italiano. Al di là dell’emotività suscitata da un gesto tanto grave, è necessario comprendere quali strumenti giuridici l’ordinamento prevede e se essi siano in linea con gli altri Paesi europei.
Nel nostro sistema, il punto di partenza è l’articolo 97 del codice penale: il minore che non ha compiuto 14 anni è considerato non imputabile, cioè incapace, per presunzione assoluta, di intendere e di volere. Ciò significa che, anche di fronte a fatti gravissimi, come il tentato omicidio, non può essere sottoposto a processo penale né condannato a una pena.
Questa regola trova fondamento in un principio costituzionale: la responsabilità penale è personale e richiede la capacità di comprendere il disvalore del fatto. Prima dei 14 anni, tale capacità viene esclusa in via automatica dal legislatore.
Ciò non implica, tuttavia, una totale assenza di conseguenze. L’ordinamento prevede infatti strumenti alternativi, di natura educativa e preventiva. L’autorità giudiziaria minorile può disporre misure di sicurezza, come il collocamento in comunità o la libertà vigilata, qualora venga accertata una pericolosità sociale del minore.
Diverso è il regime per i minori tra i 14 e i 18 anni: in questo caso l’imputabilità è possibile, ma subordinata alla verifica concreta della capacità di intendere e di volere (art. 98 c.p.). Anche quando accertata, la pena è comunque attenuata e orientata alla finalità rieducativa, cardine del diritto penale minorile.
Quanto al confronto europeo, l’Italia si colloca in una posizione intermedia. In molti Paesi UE l’età minima di imputabilità è simile o addirittura più bassa: ad esempio, in Francia è fissata a 13 anni (con sistema progressivo), in Germania a 14 anni, mentre in Inghilterra e Galles scende fino a 10 anni. Altri ordinamenti, tuttavia, compensano la soglia più bassa con sistemi fortemente educativi e con pene raramente detentive.
Il modello italiano, invece, privilegia una tutela più ampia del minore sotto i 14 anni, escludendo del tutto la punibilità penale e puntando su interventi sociali e psicologici. Proprio questa scelta è oggi oggetto di critiche: alcuni ritengono che non sia più adeguata a fronte di fenomeni di violenza giovanile sempre più precoci; altri, invece, sottolineano che abbassare l’età della punibilità significherebbe rinunciare alla funzione rieducativa in favore di una logica meramente repressiva.
Il caso del tredicenne dimostra, in modo drammatico, come la conoscenza stessa della non imputabilità possa incidere sulla percezione del limite da parte dei minori. Tuttavia, il diritto penale non può essere guidato dall’emotività del singolo episodio: esso deve mantenere un equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dello sviluppo psichico del minore.





