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HO INCONTRATO UNA VECCHIA AMICA E DI SLANCIO L’HO ABBRACCIATA: SCHERZANDO HA DETTO CHE MI POTEVA DENUNCIARE! MA È VERO? L'Avvocato risponde 

HO INCONTRATO UNA VECCHIA AMICA E DI SLANCIO L’HO ABBRACCIATA: SCHERZANDO HA DETTO CHE MI POTEVA DENUNCIARE! MA È VERO?

L’avvocato Simone Labonia ci spiega le modalità per non trovarsi in difficoltà, a seguito di un eccesso di affettuosita’!

L’idea che un semplice abbraccio possa trasformarsi in un’ipotesi di reato può apparire, a prima vista, eccessiva.
Eppure, nel nostro ordinamento penale, il tema del consenso è centrale quando si parla di contatti fisici non richiesti.
Non esiste una norma che vieti espressamente l’abbraccio, ma ciò non significa che ogni gesto sia giuridicamente neutro.
Il riferimento normativo è l’art. 609-bis del codice penale, che disciplina la violenza sessuale.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte chiarito che rientrano nella nozione di “atti sessuali” non solo i rapporti completi, ma anche condotte di palpeggiamento o contatto corporeo che incidano sulla sfera sessuale della persona, purché connotate da intenzionalità erotica e idonee a ledere la libertà di autodeterminazione.
Un abbraccio, dunque, può assumere rilevanza penale se presenta determinate caratteristiche: deve essere imposto contro la volontà della persona, con modalità tali da comprimere la libertà di movimento o da avere un contenuto oggettivamente invasivo della sfera intima.

Non basta, invece, un gesto maldestro o socialmente inopportuno se privo di connotazione sessuale e se non accompagnato da costrizione o minaccia.
In alcune ipotesi, la condotta potrebbe integrare il reato di violenza privata (art. 610 c.p.), qualora l’abbraccio venga imposto con forza tale da costringere qualcuno a subire un comportamento non voluto.
Anche qui, però, occorre verificare l’effettiva compressione della libertà personale.
Il nodo centrale resta il consenso: deve essere libero, consapevole e attuale.
Non può essere presunto sulla base di rapporti pregressi o di consuetudini sociali. Un abbraccio tra amici è normalmente lecito; lo stesso gesto, in un contesto lavorativo o nei confronti di una persona che abbia manifestato disagio, può assumere tutt’altro significato.
È importante evitare sia allarmismi sia banalizzazioni.
Non ogni gesto affettuoso è penalmente rilevante, ma la cultura del rispetto impone di riconoscere che il corpo altrui non è uno spazio disponibile senza autorizzazione.
Il diritto penale interviene solo quando la condotta supera una soglia di offensività concreta, ledendo la libertà sessuale o personale.

La valutazione, dunque, resta caso per caso alla luce delle modalità, dell’intenzione e della percezione della persona coinvolta.

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