ASSISTIAMO SPESSO IN PUBBLICO AD ATTI SESSUALMENTE INDECOROSI DA PARTE DI UBRIACHI E DROGATI: COSA FARE?
L’avvocato Simone Labonia commenta il problema degli “atti osceni in luogo pubblico”, chiarendo quando scatta l’illecito amministrativo e quando il reato penale.
Di fatto, il comportamento comunemente definito come “atti osceni in luogo pubblico” trova disciplina nell’art. 527 del Codice penale, profondamente rivisto dal legislatore negli ultimi anni, con l’introduzione di una netta distinzione tra illecito amministrativo e fattispecie penalmente rilevante.
In linea generale, oggi l’esibizione oscena compiuta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, come strade, parchi o mezzi di trasporto, non integra più automaticamente un reato, ma viene sanzionata in via amministrativa con una multa pecuniaria.
Si tratta, dunque, di una depenalizzazione parziale, che ha trasformato molte condotte in semplici violazioni amministrative.
Il discrimine fondamentale è rappresentato dalla presenza di minori.
Qualora gli atti osceni siano commessi in un luogo frequentato abitualmente da bambini o adolescenti, oppure in loro diretta presenza, la condotta torna a essere penalmente rilevante, con conseguenze ben più gravi per l’autore del fatto: in questo caso si configura un vero e proprio reato, punito con la reclusione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte chiarito che ciò che conta non è soltanto il contenuto oggettivo del gesto, ma anche il contesto e la concreta idoneità della condotta a ledere il comune senso del pudore.
L’oscenità viene valutata secondo parametri socialmente condivisi, tenendo conto dell’offesa arrecata alla sensibilità collettiva.
Ed è proprio questo l’aspetto centrale della norma: la tutela della morale pubblica.
Gli atti osceni non sono sanzionati perché moralisticamente riprovevoli, ma perché incidono sul decoro degli spazi comuni e sul diritto dei cittadini, soprattutto dei soggetti più vulnerabili, a non essere esposti a comportamenti sessualmente espliciti.
In tale prospettiva, anche quando si ricade nell’illecito amministrativo, la risposta dell’ordinamento resta significativa: il legislatore intende affermare con chiarezza che lo spazio pubblico è luogo di convivenza civile, non di esibizione individuale.
La distinzione tra sanzione amministrativa e reato penale non attenua quindi la gravità sociale del fenomeno.
Al contrario, conferma come simili condotte siano considerate altamente lesive della morale pubblica e dell’equilibrio della vita collettiva, giustificando un intervento repressivo graduato ma fermo, a presidio del rispetto reciproco e della dignità degli spazi condivisi.





