You are here
SE IL MIO EX NON PAGA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO, COME POSSO FAR VALERE I MIEI DIRITTI? L'Avvocato risponde 

SE IL MIO EX NON PAGA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO, COME POSSO FAR VALERE I MIEI DIRITTI?

Rispondiamo insieme all’avvocato Simone Labonia.

Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento rappresenta una violazione grave degli obblighi stabiliti dal giudice in sede di separazione o divorzio. L’assegno di mantenimento ha la funzione di garantire il sostentamento del coniuge economicamente più debole o dei figli, e il suo inadempimento può comportare conseguenze sia in ambito civile che penale.

Dal punto di vista civilistico, il coniuge o genitore inadempiente può essere oggetto di un procedimento esecutivo per il recupero delle somme non versate. È possibile ricorrere al pignoramento dello stipendio, del conto corrente o di altri beni del debitore. L’art. 156 c.c. prevede inoltre che, in caso di inadempimento, il giudice possa ordinare il pagamento diretto dell’assegno da parte del datore di lavoro o di altri soggetti tenuti a versamenti al coniuge obbligato.

Sul piano penale, l’art. 570 bis c.p., introdotto dal D.lgs. n. 21/2018, punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro chi si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto per il mantenimento dei figli o del coniuge. Non è richiesta la prova del dolo specifico, ma è sufficiente la consapevolezza dell’inadempimento.

La Corte di Cassazione ha più volte chiarito i profili applicativi della norma penale, stabilendo che il reato di cui all’art. 570 bis c.p. si configura anche in presenza di difficoltà economiche, se non sono dimostrate in modo rigoroso e se l’obbligato ha comunque la capacità di provvedere almeno parzialmente.
La Suprema Corte ha inoltre ribadito che il reato è di natura permanente e si consuma giorno per giorno finché persiste l’omissione. Ciò consente alla parte offesa di agire anche a distanza di tempo, ampliando la tutela penale.

L’adempimento parziale dell’obbligo non esclude la responsabilità penale, salvo che si dimostri l’assoluta impossibilità oggettiva di adempiere integralmente.

La giurisprudenza ha rafforzato negli anni la tutela dei soggetti economicamente più deboli, ponendo a carico del genitore o coniuge obbligato un dovere inderogabile, anche a fronte di sopravvenute difficoltà economiche. Chi si trovi in condizioni oggettive di impossibilità può, comunque, rivolgersi al giudice per chiedere una revisione dell’importo, evitando così gravi conseguenze.

Se desideri approfondire, rivolgiti al tuo legale di fiducia

scritto da 







Related posts