UN MIO AMICO CAVALCAVA UBRIACO E L’HA FERMATO LA POLIZIA: COSA RISCHIA?
A questo strano quesito risponde l’avvocato Simone Labonia, illustrandoci la normativa.
Montare a cavallo nelle vie cittadine dopo aver esagerato con l’alcol non è un’innocua eccentricità d’altri tempi, ma una condotta severamente sanzionata dal nostro ordinamento giuridico. Sebbene il pensiero corra subito alle automobili, le norme sulla circolazione stradale e la giurisprudenza della Corte di Cassazione applicano la disciplina anti ebbrezza a chiunque conduca un veicolo o un animale lungo la pubblica via.
Secondo il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), la strada pubblica è destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali. L’articolo 183 regola espressamente la circolazione degli animali: da tiro, da soma o da sella. Chi si trova a cavallo assume a tutti gli effetti la veste di “conducente”.
Il divieto principale si fonda sull’articolo 186 del Codice della Strada, che punisce la guida sotto l’influenza dell’alcol, rivolgendosi genericamente a chiunque attui tale comportamento.
La Corte di Cassazione ha confermato in più occasioni che il concetto di “guida” si estende anche al controllo di un animale da sella: il cavaliere dirige la traiettoria, gestisce l’andatura e condivide la carreggiata con auto e pedoni.
Un aspetto particolare riguarda le sanzioni accessorie, come la sospensione della patente di guida. Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, la patente non può essere sospesa o revocata a chi commette l’infrazione a cavallo o in bicicletta, poiché per condurre tali mezzi (o animali) non è richiesto alcun titolo di guida abilitante. Restano tuttavia interamente valide le sanzioni pecuniarie e le responsabilità penali previste dai commi dell’articolo 186.
Oltre al Codice della Strada, il “cavaliere alterato” rischia di incorrere nell’articolo 688 del Codice Penale, che sanziona l’ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Infine, non va trascurato il benessere dell’animale. Un individuo incapace di intendere e di volere può porre in essere manovre inconsulte, provocando stress, dolore o sofferenza al cavallo. In casi gravi, potrebbero configurarsi gli estremi del maltrattamento di animali.
L’intersezione tra codice stradale, responsabilità penale e tutela degli animali rende l’atto di passeggiare a cavallo in stato di ebbrezza un illecito pluriofensivo, severamente sanzionato dalle autorità.





