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TRUFFA O INDEBITA PERCEZIONE DI FONDI STATALI L'Avvocato risponde 

TRUFFA O INDEBITA PERCEZIONE DI FONDI STATALI

Di ieri la notizia, pubblicata sul nostro giornale, riferita ad un’indagine della Guardia di Finanza di Avellino, che ha portato al sequestro preventivo di ben 3,5 milioni di euro, per crediti d’imposta fittizi, relativi ai “bonus edilizi”.

Purtroppo ben sappiamo quanto nessun provvedimento di legge risulti inattaccabile da parte di chi vuole sfruttare, per fini delittuosi, le risorse economiche che ne scaturiscono.

Come i “topi sul formaggio”, le associazioni criminali si sono “fiondate” anche sulla ricca porzione di denaro pubblico, indirizzata ad incrementare la sopravvivenza del settore edilizio.

Come sempre, il timore è creato dalla presunzione che, le operazioni illegittime che vengono alla luce grazie all’attività delle nostre Forze dell’Ordine, probabilmente sono solo la “punta dell’iceberg” di un malcostume che, sicuramente, annovera numeri ben più elevati di malefatte non evidenziate.

Insieme all’avvocato Simone Labonia ed al suo staff di specialisti nel settore penale – amministrativo, cerchiamo di approfondire cosa prescrive la nostra normativa.

Innanzitutto è necessario evidenziare la distinzione tra “indebita percezione di erogazione a danno dello Stato” e “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche“.

La prima fattispecie, regolata dall’art. 316 Codice Penale, prevede che, chiunque con dichiarazioni o documenti falsi consegua finanziamenti o mutui agevolati erogati dallo Stato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni di carcere: se la somma indebitamente percepita è inferiore ad €4.000, viene applicata solo una sanzione amministrativa da €5.000 ad €25.000.

La seconda fattispecie, regolata dall’art. 640 bis del Codice Penale, prevede la pena da 1 a 6 anni di reclusione: ciò avviene quando sussista la presenza della truffa aggravata, che configura l’induzione in errore della vittima, il danno patrimoniale e l’ingiustificato profitto.

Il gravame si può palesare qualora sia manifesto l’inganno: ad esempio attestare con firma apocrifa qualcosa di non vero, per indurre un errore di valutazione. Anche il semplice tentativo è punito, ai sensi dell’art. 56 Codice Penale, e la procedibilità è d’ufficio: il reato si prescrive in 6 anni.

Bisogna precisare che, l’indebita percezione, è considerato reato di pericolo e non di danno, non assumendo natura fraudolenta, al contrario della truffa aggravata.

Detta ultima fattispecie, come sancito dalla Suprema Corte con sentenza 10231/2006, è evidenziata da azioni artificiose e di raggiro, in alternativa ad obblighi giuridici di verità assoluta.

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