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Sospesione dei protesti di assegni e cambiali e delle segnalazioni CAI fino al 30 aprile 2020 Economia 

Sospesione dei protesti di assegni e cambiali e delle segnalazioni CAI fino al 30 aprile 2020

Tra le varie misure operative del decreto liquidità del 8-4-2020 c’è anche un articolo che riguarda tutte le procedure di informativa su assegni, protesti e segnalzioni CAI.

Lo spunto ce lo dà l’Avv. Simone Labonia che riporta parte dell’art. 11 del decreto legge liquidità (decreto legge n. 23/2020) che sospende i termini di scadenza di cambiali, assegni e altri titoli di credito dal 9 marzo al 30 aprile 2020, se emessi prima del 9 aprile 2020.

“Tra i vari provvedimenti previsti nel Decreto Legge 23/2020 che sospende, fino al 30.04.2020, i termini di scadenza dei titoli cambiari, degli assegni e di qualsivoglia ulteriore titolo di credito, ivi compresi i pagamenti di cui agli atti aventi efficacia esecutiva.

L’assegno potrà, comunque, essere portato all’incasso e sarà pagabile, logicamente, in caso di presenza fondi; viceversa in caso di assenza dei fondi non sarà levato alcun protesto e, del pari, non sarà effettuata alcuna comunicazione avente ad oggetto la certificazione di inadempimento e mancato pagamento.

Si procederà, anche, alla cancellazione di quelli (protesti) eventualmente levati nel termine di vigenza della sospensione, decorrente dal 22 febbraio 2020.

Sono espressamente sospese anche le segnalazioni presso le Centrali di allarme interbancario e, in particolare, le comunicazioni CAI, nonché, i termini per le azioni esecutive.”

Praticamente sono sospesi i termini:

– per la presentazione al pagamento;
– per la levata del protesto o eventuali contestazioni;
– per il pagamento tardivo nei 60 giorni dalla presentazione;
– per irrogare le sanzioni prefettizie nei casi di assegni senza autorizzazione oppure di assegni privi di provvista.

Quindi in nessun caso verrà inviato preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista durante il periodo di sospensione. Qualora, l’avviso fosse stato già inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso fino alla scadenza del 30 aprile 2020.

Tutto ciò valere anche per le trasmissioni alle Camere di Commercio degli elenchi dei protesti levati dal 9 marzo 2020 e, ove già pubblicati, le Camere di Commercio provvedono d’ufficio alla cancellazione dei protesti pubblicati.

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