You are here
SEPARATI PER PIÙ DI UN ANNO, NON HA MAI VERSATO GLI ALIMENTI: ORA SIAMO DI NUOVO INSIEME MA PER PRINCIPIO LI VOGLIO! L'Avvocato risponde 

SEPARATI PER PIÙ DI UN ANNO, NON HA MAI VERSATO GLI ALIMENTI: ORA SIAMO DI NUOVO INSIEME MA PER PRINCIPIO LI VOGLIO!



L’avvocato Simone Labonia ci spiega come la Legge risponda sempre a regole di equità ben precise!

La riconciliazione tra i coniugi non rappresenta soltanto la ripresa della convivenza e del progetto di vita comune, ma produce anche importanti conseguenze sul piano giuridico. Quando marito e moglie decidono di superare la crisi matrimoniale, infatti, cessano gli effetti della separazione personale e vengono meno molte delle controversie che avevano trovato origine proprio nello stato di separazione.
L’istituto è disciplinato dall’articolo 157 del Codice civile, secondo cui la separazione cessa per effetto della riconciliazione, che può risultare da una dichiarazione espressa oppure da comportamenti incompatibili con la volontà di rimanere separati. La semplice ripresa della convivenza, tuttavia, non è sempre sufficiente: occorre che emerga la concreta volontà di ricostituire stabilmente il rapporto coniugale.
Con la riconciliazione vengono meno gli effetti della separazione personale. Ciò significa che cessano gli obblighi e i diritti sorti esclusivamente in conseguenza della separazione, come il diritto all’assegno di mantenimento previsto tra i coniugi separati, “salvo quanto già maturato prima della riconciliazione stessa”.
Anche i procedimenti giudiziari aventi ad oggetto questioni strettamente connesse alla separazione perdono, di regola, la loro ragion d’essere. Se la domanda proposta in giudizio riguarda, ad esempio, la modifica delle condizioni della separazione, la revisione dell’assegno di mantenimento o altri aspetti destinati a operare solo durante la separazione, la riconciliazione determina la cessazione dell’interesse a proseguire la causa, con conseguente chiusura del contenzioso.
Naturalmente, non tutte le controversie vengono automaticamente cancellate.
Come detto, restano, infatti, azionabili i diritti già maturati prima della riconciliazione, come gli eventuali arretrati dell’assegno di mantenimento o le somme dovute in forza di obblighi non adempiuti durante il periodo di separazione, (anche se parrebbe un innaturale controsenso dichiararsi riconciliati e poi attivare un’azione giudiziaria contro l’altro coniuge).

La riconciliazione non incide neppure sui rapporti con i figli. Gli obblighi di mantenimento, educazione e cura della prole continuano a trovare fondamento direttamente nella responsabilità genitoriale e non vengono meno per il semplice fatto che i genitori abbiano ripreso la convivenza.
In ogni caso, qualora in futuro la crisi dovesse ripresentarsi, non sarà possibile far rivivere la precedente separazione: sarà necessario avviare un nuovo procedimento, poiché la riconciliazione ha definitivamente estinto gli effetti della precedente.

L’ordinamento, dunque, guarda con favore alla ricostituzione della famiglia, attribuendo alla riconciliazione un effetto estintivo della separazione e dei contenziosi ad essa strettamente collegati. Un principio che valorizza la ripresa del rapporto coniugale, senza però sacrificare i diritti già acquisiti dalle parti durante il periodo in cui la separazione era efficace.

scritto da 







Related posts