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Salerno, ex Museo del Falso: interrogazione di Celano (Forza Italia) dopo la sentenza del Tar Attualità 

Salerno, ex Museo del Falso: interrogazione di Celano (Forza Italia) dopo la sentenza del Tar

Con sentenza del TAR Campania, sezione di Salerno, pubblicata in data 11.01.2022, il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso del Comune di Salerno avverso il decreto n. 106/2021 adottato dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale con il quale l’immobile denominato “Ex Museo del falso” è stato qualificato, come prevedibile, bene di interesse culturale storico-artistico e, per la sola area di sedime, anche di interesse archeologico;
– per il succitato fabbricato, l’Amministrazione comunale ancor prima di chiedere la pronuncia della Commissione regionale per il patrimonio culturale, aveva, in ogni caso, deliberato (DG 83/2019) l’avvio delle procedure di dismissione del fabbricato in questione, già inserito nel piano di alienazione, per reperire risorse integrative per l’ente;
– solo in data 06/10/2020 e solo dopo l’approvazione dell’avviso d’asta pubblica, pubblicata in data 02/10/2020, il Settore trasformazione edilizie dell’ente dava avvio al procedimento di verifica dell’interesse culturale, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Leg. 42/2004, con relativa istanza inoltrata al Segretariato regionale del Ministero Beni ed Attività culturali;
– in data 29/12/2020 si concludeva la procedura d’asta e si procedeva all’aggiudicazione dell’immobile al prezzo di 425.125,00 euro senza attendere la decisione della Commissione regionale adita con ritardo;
– la pronuncia della Commissione regionale per il Patrimonio culturale della Campania, come evidenzia anche il TAR nel corpo della sentenza, è propedeutica all’avvio della procedura di vendita;
– l’Amministrazione comunale ha, in vero, avviato l’iter per la verifica dell’interesse culturale ben dopo che era stato avviato il procedimento di dismissione del bene mediante asta pubblica, in violazione all’art. 54 del D.Lgs. 42/2004 che rende gli immobili de quibus inalienabili fino alla positiva conclusione dell’iter di verifica dell’interesse culturale;
– l’organo periferico del Ministero della Cultura notificava nel maggio del 2021 il provvedimento della Commissione regionale per il Patrimonio culturale della Campania con cui si decretava l’interesse storico dell’immobile dell‘ex Museo del falso e, con riferimento all’area di sedime, anche l’interesse culturale archeologico;
– il termine di 120 giorni entro il quale il Ministero dovrebbe esprimersi non è perentorio e, come sancisce il TAR Campania, è stata l’amministrazione comunale ad avviare e concludere l’iter di vendita in violazione della normativa vigente;
– l’inalienabilità dell’immobile disposta a seguito del provvedimento della Commissione regionale per il Patrimonio culturale e della sentenza del TAR comporta necessariamente l’obbligo per l’Ente della restituzione del prezzo di vendita ed il conseguente rischio dell’avvio di una richiesta di ingente risarcimento da parte di chi aveva acquistato l’edificio;
– la stessa procedura sarebbe stata adottata anche per la vendita dell’immobile dell’ex Procura di via Rafastia, per la cui alienazione l’Amministrazione comunale avrebbe avviato l’iter di vendita ancor prima di fare istanza all’organo periferico del Ministero dei Beni culturali ed avrebbe proceduto, senza ancora conoscere l’esito della verifica, all’aggiudicazione sebbene, parrebbe, senza ancora avere stipulato l’atto pubblico;
– nonostante le insistenti interezioni che sembrerebbero intercorrere tra Amministrazione e Sovrintendenza, difficilmente la Commissione regionale per il Patrimonio culturale potrebbe decidere per l’immobile di via Rafastia in maniera difforme rispetto a quanto disposto per l’ex Museo del falso, considerato che gli edifici sono ubicati non molto distanti e che il palazzo dell’ex Procura è sito in zona adiacente all’acquedotto medievale;
– se dovesse la Commissione esprimersi, come prevedibile, anche per l’immobile di via Rafastia in conformità a quanto disposto per l’ex Museo del falso, sarebbe probabilmente necessario annullare l’atto di aggiudicazione dell’immobile che era stato disposto per un prezzo di circa 6 milioni di euro,
– l’annullamento della vendita dell’immobile dell’ex Museo del Falso con la necessità di restituzione del prezzo ed il rischio di richiesta di risarcimento avrà, certamente, ripercussioni serie sul bilancio comunale, atteso anche quanto asserito da amministratori dell’Ente che si dichiaravano indisponibili a sospendere le cessioni di aree demaniali limitrofe alle spiagge (ex Siulp, Lido Conchiglia ecc.) per importi non distanti da quelli della suddetta cessione per non pregiudicare i conti del Comune;
– se, come difficilmente potrebbe essere diversamente, la Commissione regionale per il Patrimonio culturale dovesse disporre analoghi vincoli anche per l’immobile di via Rafastia, l’avventatezza con cui si è proceduto alla cessione del suddetto edificio aggraverebbe ulteriormente la situazione dei conti del Comune con rischi per l’Ente difficilmente prevedibili e nocumento per l’intera comunità;
TANTO PREMESSO
Chiede per sapere
– come sia possibile che l’Ente adotti procedure di vendita del patrimonio comunale in difformità da quanto previsto dal Dlgs. 42/2004, avviando le stesse ancor prima di attendere l’esito di verifica dell’interesse culturale da parte del Ministero dei Beni culturali;
– quali provvedimenti intende assumere l’Ente in conseguenza di quanto disposto dal TAR Campania con la sentenza n. 23/2022, pubblicata l’11/01/2022, che di fatto annulla la procedura di vendita dell’ex Museo del falso;
– quali ripercussioni l’esecuzione della suddetta sentenza avrà sui conti del Comune di Salerno e sull’intera collettività e quali provvedimenti si intendano adottare nel merito;
– se è vero che l’Amministrazione comunale avrebbe proceduto con le medesime violazione al DLgs 42/2004 anche per la vendita dell’immobile dell’ex Procura di via Rafastia e quali provvedimenti eventualmente si intendano assumere anche in autotutela per evitare di aggravare il rischio di risarcimento che parrebbe assolutamente insostenibile per l’Ente;
– quali conseguenze avrebbe sul bilancio comunale l’eventuale annullamento della vendita dell’immobile di via Rafastia.

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