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Salerno, dirigente comunale licenziata: Celano (Fi) scrive a Corte dei Conti e sindaco Attualità 

Salerno, dirigente comunale licenziata: Celano (Fi) scrive a Corte dei Conti e sindaco

Sul licenziamento della dirigente Giuseppina Fiocco, alla quale fu conferito l’incarico a tempo determinato con decorrenza il 1 gennaio 2024, a seguito della selezione pubblica indetta con apposita determina (numero 3488) il 28 giugno 2024, che prevedeva l’assunzione di tre dirigenti amministrativi per la durata di tre anni. Lo scorso 12 dicembre, però, la dirigente Fiocco è stato notificato il provvedimento di licenziamento che “a quanto si apprende non sarebbe sorretto da alcuna giusta causa o giustificato motivo”. A denunciarlo è il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano che ha chiesto, con un’interrogazione a risposta scritta, delucidazioni al sindaco Vincenzo Napoli. Un’interrogazione che è stata inviata anche ai Revisori dei Conti del Comune, al Procuratore Generale della Corte dei Conti di Napoli e al Presidente della Corte dei Conti – Sezione del controllo della Campania.   Celano, nell’interrogazione, entra nel merito della questione: “nella circostanza andrebbe, evidentemente, applicato l’art. 19 del dLgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 14 sexies del DL n. 155 del 2005, secondo cui la durata degli incarichi dirigenziali non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Tale norma, come chiarito da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra cui la sentenza 19780/2022, non può essere in alcun modo derogata dall’art. 110 del TUEL; in più circostanze, i giudici – sottolinea Celano –  hanno confermato al rapporto di lavoro le disposizioni di cui all’art. 2119 c.c., secondo cui il recesso ante scadenza del termine può essere disposto solo in presenza di giusta causa. Il giudice di legittimità ha sempre riconosciuto ai dirigenti a termine la medesima disciplina dettata dal Dlgs n. 165/2001 e dalla contrattazione collettiva (tranne che nei casi di dissesto a condizione di ente strutturalmente deficitario). Il dirigente a termine, dunque, ha le stesse garanzie di quelle previste per i dirigenti a tempo indeterminato,ossia il contratto può essere risolto solo per giusta causa (responsabilità disciplinare) o per mancato raggiungimento degli obiettivi (responsabilità dirigenziale). Non è pertanto opponibile quanto disposto dall’art. 2 del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;  in analoghe circostanze, a seguito di ricorso del dirigente rimosso, il giudice del lavoro ha proceduto a condannare l’Ente locale al risarcimento del danno pari alla retribuzione da corrispondere fino alla naturale scadenza dell’incarico, oltre ad interessi e spese legali;  che il provvedimento di licenziamento fa incorrere l’Ente nel rischio di risarcimento del danno  da cui, dunque, potrebbe conseguire un danno erariale per l’Ente; del suddetto danno erariale non dovrebbero essere i cittadini a rispondere ma solo coloro i quali hanno assunto determinazioni non supportate da ragioni giuridiche”. L’esponente di opposizione chiede al primo cittadino di sapere: “per quali reali ragioni si sia  proceduto al licenziamento della dottoressa Fiocco, atteso che la paventata necessità di rimodulazione degli incarichi dirigenziali, a solo un anno dall’assunzione, appare una motivazione surreale, oltre che giuridicamente infondata;  se una seria Amministrazione possa procedere ad una assunzione per tre anni di un dirigente per poi unilateralmente interrompere il rapporto, senza plausibili motivazioni, arrecando alla persona un danno non solo economico ma anche morale e facendo perdere alla stessa eventuali altre opportunità si fossero presentate; se l’Amministrazione sia consapevole della possibilità della dirigente licenziata di adire le vie legali con probabile condanna per l’ente al risarcimento delle spese e conseguente danno erariale”. Infine, chiede alla Corte dei Conti “di assumere ogni possibile iniziativa affinché l’Ente già in precarie condizioni economiche e finanziarie non venga ulteriormente danneggiato da provvedimenti scellerati ed incomprensibili”.

 

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