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Proroga secondo acconto imposte, dichiarazione dei redditi e Irap: rinvio al 10 dicembre 2020 Attualità Economia 

Proroga secondo acconto imposte, dichiarazione dei redditi e Irap: rinvio al 10 dicembre 2020

Con il comunicato numero 269 del 27 novembre il MEF comunica il rinvio delle scadenze fiscali fissate per il 30 Novembre al prossimo 10 Dicembre 2020.

Con il decreto Ristori quater i versamenti della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP saranno quindi rinviati al 10 Dicembre.

Un ulteriore rinvio riguarda le imprese non interessate dagli ISA che operano nei settori economici indicati nei due allegati al decreto-legge Ristori bis e che hanno sede nelle zone rosse e i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni.

Usufruiranno del rinvio i soggetti che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che nel primo semestre 2020 hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

Il termine di versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP sarà prorogato al 30 aprile 2021.

Il decreto legge in fase di approvazione prevede una proroga anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap: la nuova scadenza è, anche in questo caso, il 10 dicembre 2020.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati in una unica soluzione entro il 30 aprile 2021.

La stessa data del 30 aprile 2021 era già stata prevista per i soggetti ISA, come ricorda il comunicato stampa:

“Per i soggetti che applicano gli ISA e che si trovano nelle condizioni richieste, resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già prevista dall’articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall’articolo 6 del decreto-legge “Ristori bis”.”

A corollario delle proroghe annunciate nel comunicato stampa del MEF bisogna sottolineare anche che altre scadenze fiscali saranno “trainate” da quelle prorogate.

In base a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo del 09 luglio 1997 n. 241:

“I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.”

In altre parole, il rinvio dei versamenti del secondo acconto delle imposte sui redditi ed Irap porta con sé anche quello dei contributi previdenziali. (articolo rettificato).







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