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Persone scomparse. Come comportarsi? Piaga dei nostri giorni! L'Avvocato risponde 

Persone scomparse. Come comportarsi? Piaga dei nostri giorni!

Molti lettori ci hanno chiesto di approfondire la normativa che regola il tragico problema della scomparsa delle persone, senza che vi sia un immediata spiegazione dell’evento. Ormai siamo abituati ad ascoltare notizie del genere, trasmesse da quasi tutte le emittenti televisive, pronte a cavalcare l’onda di un interesse popolare che, purtroppo, a volte solo con motivazioni di morbosa curiosità, tiene alti gli indici di gradimento dei palinsesti.

Cerchiamo, quindi, di fare luce su questa piaga dei nostri giorni, che vede coinvolti numeri elevatissimi di persone, anche e soprattutto in riferimento alla scomparsa di minori e fasce deboli, con tutti i risvolti raccapriccianti, legati a questo tipo di eventi. Non è previsto, nel nostro ordinamento, un lasso di tempo minimo per considerare scomparsa una persona ma, ovviamente, deve trattarsi di un intervallo tale da creare fondati sospetti sulle sorti dello scomparso.

In caso di minori o persone anziane, il termine viene ragionevolmente abbreviato. Chiunque può presentare denuncia di scomparsa alle Forze dell’Ordine e, a seguito di una Circolare del 2016 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, tale denuncia può essere comunicata anche per telefono, salvo ratifica nelle successive 72 ore, a pena di decadenza. Esiste un “Piano Provinciale di Ricerca delle Persone Scomparse” presso ogni Prefettura sul territorio nazionale e, dove si configuri un’ipotesi di reato, viene contestualmente aperto un fascicolo di indagini anche dalla competente Procura della Repubblica.

Ovviamente, i familiari aventi diritto, possono costantemente seguire le fasi di operatività delle ricerche: gli stessi possono anche fare istanza al Tribunale competente per territorio, affinché venga nominato un Curatore, che si occupi delle attività di natura patrimoniale dell’assente.

I legittimati, dopo 2 anni dal verificarsi dell’evento, possono chiedere allo stesso Tribunale, di ufficializzare una “Dichiarazione di Assenza”, che autorizza anche all’apertura di un testamento, laddove esista, ed all’immissione in possesso dei beni. Se l’assenza termina, il provvedimento perde efficacia restando, però, validi i provvedimenti presi su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria. Trascorsi dieci anni, può essere avanzata richiesta per la “Dichiarazione di Morte Presunta”, che produce tutti gli effetti di una reale dipartita. Una inaspettata, quanto auspicabile, ricomparsa del “de cuius”, produce l’interruzione del provvedimento.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i professionisti dello Studio Legale Labonia.

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